COME OTTENERE L'EQUO INDENNIZZO PER I PROCESSI LENTI

L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia ai sensi della legge n. 848/1955, prevede che ciascuno ha diritto che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale stabilito per legge, che deciderà sia sulle contestazioni dei suoi diritti e obbligazioni di carattere civile, sia del fondamento di tutte le accuse in materia penale dirette contro di lui.

Dal 9 maggio 2001, con l’entrata in vigore della legge n. 89 del 24 marzo 2001 la domanda di equa riparazione si propone in Italia, dinanzi alla Corte di Appello competente, con un procedimento che dovrebbe esaurirsi nel termine di 4 mesi.

Il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo potrà essere presentato solo dopo aver inutilmente esperito questa via di tutela interna.

RICORSO e PROCEDIMENTO

Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura e depositato a pena di decadenza entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento irragionevolmente lungo sia divenuta definitiva, cioè non più impugnabile; in alternativa esso può essere depositato anche quando il processo sia ancora in corso, benché questo possa rendere difficile la quantificazione della sua effettiva durata e quindi dell’ammontare della riparazione (anche se, per altro verso, potrebbe avere l’effetto di accelerare le procedure).

Nel ricorso devono essere indicati i fatti posti a fondamento della domanda.

Il ricorso deve essere proposto nei confronti del:

Il procedimento è veloce e strutturato in modo da assicurare che la Corte si pronunci (con decreto) entro 4 mesi dal deposito del ricorso: è infatti previsto un termine breve tra la data di notifica dell'atto alla Amministrazione convenuta e quella di fissazione dell’udienza (che non è pubblica), nella quale le parti, con i propri difensori, se compaiono hanno diritto di essere sentite.

Il decreto è impugnabile in Cassazione ed immediatamente esecutivo, il che significa che nel caso di riconoscimento del diritto ad una riparazione, questa potrà esigersi subito, pur se ancora pendente il termine per impugnare.

Nel caso di rigetto o comunque di accoglimento parziale della domanda, esaurite le vie interne, ci si potrà rivolgere alla Corte Europea di Strasburgo, entro 6 mesi dalla data della decisione interna definitiva.

VALUTAZIONE DELL'IRRAGIONEVOLE DURATA e RIPARAZIONE del DANNO

La legge 89/2001 prevede che nell’accertare la violazione dei tempi ragionevoli, il Giudice consideri la complessità del caso e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti (e degli avvocati che le rappresentano), del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità che sia stata chiamata a concorrervi.

La riparazione viene determinata in base alla regole generali del nostro ordinamento, ed esclusivamente in riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata di un processo (in via generale, è ritenuto ragionevole un processo di primo grado che si esaurisca in 2 anni):

L'accoglimento del ricorso può inoltre comportare responsabilità e azioni disciplinari, da parte dei competenti organi, nei confronti dei pubblici dipendenti coinvolti nel procedimento esaminato.

Per ulteriori informazioni:

legale@associttadini.org

 

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