I S V A P

Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – Tel. (06) 42133.1 – http://www.isvap.it

227222

CIRCOLARE N. 487/D

Roma, 24 ottobre 2002

Alle Imprese di assicurazione con

sede legale in Italia

LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali di

Imprese di assicurazione con sede

legale in uno Stato Terzo rispetto

allo Spazio Economico Europeo

LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali di

Imprese di assicurazione con sede

legale in uno altro Stato membro

dello Spazio Economico Europeo

ammesse ad operare in Italia in

regime di stabilimento

LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede

legale in uno altro Stato membro dello

Spazio Economico Europeo ammesse ad

operare in Italia in regime di libera

prestazione di servizi

LORO SEDI

e, p.c. All’ANIA – Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici

Via della Frezza, 70

00186 ROMA

Alle associazioni e sindacati degli

intermediari di assicurazione

LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale dei

Consumatori e degli Utenti

c/o Ministero delle Attività Produttive

Via Molise, 2

00187 ROMA

 

Oggetto: distribuzione assicurativa tramite reti di produttori operanti con tecniche

quali multilevel marketing, network marketing ed affini.

 

1. Nel contesto dell’attività di vigilanza, quest’Istituto ha avuto modo di registrare la

tendenza ad applicare alla distribuzione assicurativa tecniche e strategie di vendita originatesi

in altri contesti commerciali.

In tale prospettiva è maturato anche il ricorso da parte di talune compagnie – per il

tramite spesso di un’unica agenzia in appalto, operante con esclusiva nazionale ed

eventualmente con l’ausilio di una subagenzia – alla distribuzione a mezzo di produttori

operanti con tecniche, che, quali il multilevel marketing o il network marketing, contemplano

tutte forme di vendita da attuarsi presso il domicilio dei potenziali assicurati.

I produttori di cui trattasi – organizzati gerarchicamente in senso piramidale –

operano: a) senza mandato della compagnia; b) su incarico ed all’esterno dell’agenzia di

riferimento, la quale risulta avere un’attività assuntiva esclusivamente, o prevalentemente,

indiretta; c) sul territorio in immediato contatto con gli assicurandi.

2. La tecnica in esame viene applicata alla distribuzione di un "servizio", che, come

quello assicurativo, non si esaurisce nella pura e semplice accettazione da parte del

consumatore, ma richiede (sia prima, che dopo la stipula della polizza) l’assistenza di un

operatore, in grado di fungere da valido interlocutore per la comprensione di clausole

contrattuali, per la gestione successiva della garanzia, per gli adempimenti da attuare in caso

di sinistro o di richiesta delle prestazioni assicurative.

In base alla normativa specifica in tema di intermediazione assicurativa, si ritiene

necessario fornire – nell’ambito dei generali poteri di cui all’art. 4, L. 576/82, nonché ad

integrazione di quanto, da tempo, già evidenziato sia in termini generali in sede di Rapporto

annuale sull’attività dell’Istituto, sia particolari con singoli interventi di vigilanza – dettagliate

istruzioni agli operatori del mercato, al fine di garantire una corretta gestione delle iniziative

adottate da parte delle compagnie e degli agenti di assicurazione.

3. E’ necessario, innanzitutto, che venga rilasciato al soggetto che, in forma

individuale o societaria, coordina la rete di cui trattasi un mandato agenziale. Le compagnie

saranno tenute ad impostare od integrare tale mandato ed il relativo capitolato amministrativo,

avendo presenti le peculiarità operative delle tecniche di vendita in argomento, che – dando

luogo ad una produzione non direttamente ascrivibile all’agente professionista, ma da

imputarsi quasi esclusivamente ai suoi collaboratori esterni – richiedono un’implementazione

di controlli ad ogni livello.

A tal proposito, le compagnie stesse sono tenute a provvedere come segue: 1) indicare,

contestualmente alle comunicazioni all’Isvap ex art. 7 legge n. 48/79, i nominativi degli

agenti che utilizzano le particolari tecniche di vendita in esame; 2) imporre all’agente di

depositare, presso la mandante, l’elenco dei produttori immessi in rete, aggiornandolo

costantemente sulla base delle entrate e delle uscite dei collaboratori medesimi; 3) adottare sia

preventivamente che successivamente specifiche procedure assuntive ed apposite metodologie

di controllo, nonché individuare interventi migliorativi e misure di prevenzione ritenuti

necessari.

Le dimensioni della rete, la sua diffusione in una o più province o regioni, ovvero

sull’intero territorio nazionale, l’ampliarsi del portafoglio assunto rappresenteranno i

parametri operativi di primo riferimento per valutare l’efficienza e la tempestività

dell’attivazione dell’agenzia.

Le tecniche in esame applicate al modello agenziale comportano innegabili difficoltà

di collegamento tra la periferia produttiva ed il centro responsabile.

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Sussiste, dunque, la necessità che l’agenzia svolga un penetrante controllo sui

componenti la rete, verificando la correttezza, l’affidabilità, nonché la formazione dei

produttori stessi. La medesima agenzia dovrà fungere così da supporto ai singoli produttori,

monitorarne costantemente l’attività, coglierne sul nascere le disfunzioni operative, soddisfare

la richiesta di più circostanziate informazioni precontrattuali che dovesse provenire

dall’assicurando, implementare ulteriormente le procedure lavorative di cui si dirà in

prosieguo.

Al contempo, si ritiene indispensabile che anche le compagnie - oltre a programmare,

per quanto di propria competenza, adeguate procedure di controllo interno - previamente

concordino con la propria agenzia cui fa capo la rete multilevel i tipi di prodotti da immettere

in distribuzione attraverso la particolare rete in esame, l’impostazione delle relative procedure

assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, l’effettuazione di

controlli, anche di natura ispettiva, con cadenza almeno trimestrale, sulle aree di seguito

indicate ed in genere sull’intera attività di cui trattasi.

Sulla base di questa duplice esigenza di responsabilizzazione, si dispone quanto segue:

a) premesso che, per esigenze di tutela del consumatore, i fondi pensione aperti a

contribuzione definita non risultano distribuibili con la tecnica di vendita di cui

trattasi, ai sensi di quanto disposto con circolari Isvap nn. 350 e 369, analogo divieto

sussiste per i prodotti di cui agli artt. 9-ter d.lgs. n. 124/93 e 30, d.lgs. n.174/95, che -

pur nella loro diversità - sono destinati ad attuare, nel primo caso, piani di previdenza

complementare individuale e, nel secondo, contratti con marcata presenza della

componente finanziaria in aggiunta a quella assicurativa, per i quali si rende

indispensabile l’assistenza di un intermediario professionale;

b) i produttori, prima di essere immessi nell’operatività assuntiva, dovranno aver ricevuto

un’adeguata formazione di base, i cui contenuti saranno valutati preventivamente e

condivisi dalla compagnia mandante; tale formazione dovrà consentire, con i debiti

aggiornamenti periodici, di illustrare le caratteristiche tipiche del prodotto. L’agenzia

provvederà a conservare la documentazione relativa alla formazione ed

all’aggiornamento di ogni singolo operatore di rete; di contro, la compagnia

provvederà a sorvegliare tale attività didattica, anche tramite la presenza a campione,

ai corsi e seminari medesimi, di propri ispettori commerciali, che riferiranno

periodicamente ai responsabili dell’impresa circa l’esito delle loro verifiche;

c) in sede di approccio con l’assicurando, il singolo produttore dovrà, di propria

iniziativa, esibire all’assicurando un tesserino di riconoscimento che - rilasciatogli con

validità annuale dall’agenzia, numerato e corredato di fotografia del titolare - contenga

le generalità di quest’ultimo, l’indicazione a stampa della sede dell’agenzia stessa e

della subagenzia mandante. Il tesserino andrà ritirato allorquando - nel corso della sua

validità annuale - il produttore, per qualsiasi motivo, cessi dall’incarico;

d) la prospettazione dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente con la modulistica

approntata dalla compagnia, e tramite proposte di assicurazione prenumerate e di

contenuto immodificabile; più in dettaglio, i produttori dovranno astenersi dal

prospettare all’assicurando esemplificazioni di prestazioni a scadenza o comunque

preventivi, se non tramite gli appositi elaborati predisposti dalla compagnia (per la

rilevanza della nota informativa nei rami vita, si rinvia alle circolari Isvap nn. 249/95 e

363/99), con assoluto divieto di fornire – in via surrettizia e derogatoria rispetto a tali

documenti ufficiali (come, ad esempio, nel contesto di un "colloquio di vendita") –

un’informazione (ad es. sui tassi di rendimento ipotizzabili; sulla periodicità dei

premi; sull’onerosità di eventuali garanzie accessorie; etc.), che pregiudichi la libera e

consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dell’utente. In relazione

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all’eventuale presenza nella copertura di garanzie accessorie le imprese sono tenute a

predisporre simpli di proposta con il dettaglio dello sviluppo dei premi previsti per le

singole garanzie;

e) in deroga alla procedura di consegna della nota informativa, stabilita con circolare

Isvap n. 249/95, anziché far sottoscrivere al cliente la dichiarazione di avvenuta

consegna del documento, attualmente inserita nel simplo di proposta, dovrà essere

aggiunto alla nota informativa un foglio, recante a chiare lettere la dichiarazione di

avvenuta consegna, che sarà sottoscritta dal cliente e spedita alla compagnia

unitamente alla proposta stessa;

f) la nota informativa dovrà, inoltre, richiamare – con adeguata evidenza – l’attenzione

dell’assicurando sulla particolare tecnica di vendita adottata nei suoi confronti, tramite

un avviso, in calce, che faccia menzione dei passaggi illustrati sub c) ed g),

precisazioni queste che, nel contesto della distribuzione di cui trattasi, vanno ad

integrare le disposizioni già impartite con precedenti circolari Isvap;

g) dovranno, comunque, svilupparsi, da parte della compagnia e/o dell’agenzia,

infrastrutture (ad esempio, call center indicandone in nota informativa il numero

verde) atte a fornire immediato riscontro alle richieste di maggiori chiarimenti sui

prodotti offerti; dette strutture provvederanno anche a svolgere – con adeguate

tecniche campionarie – indagini presso gli assicurati, onde verificare le reali

informazioni precontrattuali fornite dai singoli produttori (con l’effettiva consegna –

ad esempio – della prescritta nota informativa); gli esiti di detti controlli saranno

periodicamente illustrati, per iscritto, ad un responsabile della compagnia o

dell’agenzia;

h) le compagnie si doteranno di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte

affidate in dotazione all’agenzia; quest’ultima, considerato l’elevato turn-over fatto

registrare, di frequente, dai produttori di cui trattasi, dovrà avere evidenza della

modulistica giacente presso gli stessi e recuperarla dai collaboratori cessati;

i) al fine appena richiamato, le proposte di cui trattasi dovranno evidenziare - nella loro

stessa veste grafica - il canale di assunzione tramite il codice amministrativo

dell’agenzia e della subagenzia, abbinato al sottocodice individuante il singolo

produttore adibito alla raccolta delle proposte medesime, rilevazioni queste che

faciliteranno il monitoraggio di cui sopra;

j) le proposte di assicurazione - in quanto affidate ai citati produttori, cioè ad

intermediari non professionali - non dovranno mai contenere clausole di copertura

provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per

le compagnie;

k) qualora si ritenga di devolvere al produttore anche compiti di esazione della somma

destinata a fungere da premio di assicurazione, il relativo pagamento potrà essere

effettuato esclusivamente mediante assegno non trasferibile intestato alla compagnia;

una conforme istruzione scritta, in caratteri in grassetto, darà atto, in proposta ed in

nota informativa, di tale esigenza;

l) nell’ipotesi in cui, invece, i contraenti provvedano al versamento della somma di cui

sopra tramite bonifico bancario o conto corrente postale, tali mezzi di pagamento

dovranno contemplare come diretto beneficiario la compagnia di assicurazione,

secondo indicazioni da riportare in proposta;

m) la trasmissione delle proposte perfezionate con la firma dell’assicurando - nei vari

passaggi tra produttore, superiore di struttura, uffici periferici, subagenzia, agenzia e

compagnia - dovrà essere, ai vari livelli, velocizzata, onde rendere più tempestivi

l’esame delle assunzioni, la rimessa dei premi, l’emissione delle polizze,

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l’aggiornamento del portafoglio, etc., con particolare riferimento alle esigenze di cui

agli artt. 111 e 112 d.lgs. n. 174/95;

n) al fine appena considerato, l’agenzia che sovrintende alla rete di produttori si doterà di

uffici periferici, i quali dislocati nelle aree geografiche in cui si concentra l’attività

assuntiva dovranno, quali immediati collettori delle proposte, svolgere i primi

controlli tanto sugli affari apportati dalla rete stessa, quanto sui comportamenti dei

singoli produttori;

o) la necessaria assistenza "post-vendita" dovrà essere garantita agli assicurati, affidando

la gestione dei contratti stipulati alternativamente alle suddette unità locali

dell’agenzia che coordina la rete, oppure alle altre agenzie della compagnia, ovvero

agli eventuali uffici periferici diretti della compagnia stessa, in ogni caso ad una

struttura che risulti facilmente accessibile da parte dell’assicurato; nell’ipotesi in cui

l’assistenza venga prestata dall’ufficio direzionale della compagnia, dovrà essere

istituito un apposito numero verde, con il supporto di personale adeguato in termini di

numerosità e preparazione professionale; resta inteso che, all’atto dell’accettazione

della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, all’assicurato dovrà essere

fornita, per iscritto, la chiara indicazione dell’ufficio o del numero verde di cui sopra.

4. Da quanto finora evidenziato discende - in modo palese - l’impossibilità di applicare

le tecniche di vendita in esame da parte:

a) del mediatore di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984 n. 792, laddove la

ratio di garantire all’assicurato la prestazione fiduciaria di un broker verrebbe

palesemente frustrata dall’intervento dei citati produttori, con tutto ciò che ne

conseguirebbe, dunque, per l’elusione della riserva di attività prevista dall’art. 2 (I

comma) del complesso normativo testé richiamato, per la non azionabilità della

polizza di r.c. professionale (estensibile esplicitamente a garantire l’operato dei soli

dipendenti del broker e non di eventuali procacciatori esterni all’organizzazione del

broker stesso), per la difficoltà di ipotizzare l’intervento del Fondo di garanzia ex art.

4 (I comma, lett. f) legge citata;

b) delle imprese di area UE che abbiano perfezionato il loro accesso al mercato italiano

in regime di libera prestazione di servizi (v. art. 70 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174 ed art.

81 d.lgs. 17 marzo 1995 n.175), per le quali vige il divieto normativo di ricorso ad una

stabile organizzazione sul territorio di prestazione (cfr. rispettivamente commi 4 e 5

artt. cit.).

5. Si richiama, pertanto, la responsabile attenzione delle imprese e degli agenti di

assicurazione, affinché provvedano a recepire le prescrizioni di vigilanza di cui alla presente

circolare, conformando ad esse – nei tempi tecnici più ristretti e comunque non oltre quattro

mesi dalla presente – sia le iniziative già in essere che quelle ancora da avviare e dandone

contestuale comunicazione allo scrivente Istituto.

Nel frattempo, gli operatori di cui sopra si adopereranno immediatamente affinché gli

utenti non siano, comunque, penalizzati in alcuna maniera dall’applicazione di procedure

difformi da quelle stabilite con la presente circolare.

 

 

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