Sent. 935/05       

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Bisogno                                         Presidente
dott. Gaetano Russo                                             Consigliere relatore
dott.  Maria Teresa Decimo                                  Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità n. 61812 istituito dal S.Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio dott. Marco Smiroldo nei confronti di Ingravalle Roberto, falso medico elettivamente domiciliato a Roma via Panama,12 presso l'avv. Luigi Medugno ;Visti gli atti di causa;Uditi nella pubblica udienza del 28 aprile '05, con l'assistenza del segretario Rita Vasta, il relatore consigliere dott. Gaetano Russo, la difesa di parte, il V. Procuratore Regionale nella persona del dott. Marco Smiroldo.

FATTO

1 )  Il S. Procuratore  Regionale presso  la Corte dei Conti per il Lazio, con atto di citazione del 21.5.'04, regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il sig. Ingravalle Roberto per la condanna al pagamento di € 383.460,76, oltre rivalutazione ed interessi per illecita percezione di retribuzioni non dovute a seguito di presentazione di falsi documenti , in particolare laurea in medicina, specializzazione ed iscrizione all'albo dei medici. Ha chiesto altresì la condanna al pagamento di € 11.503,82 per danno all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e spese di giudizio.

Espone il P.M che il convenuto Ingravalle, a seguito di concorso per ' assistente di ortopedia ' bandito nel 1992 dall'ASL di RMA, conseguiva nel 1993 la relativa nomina in ruolo con assunzione in servizio nel 1994.

Prosegue il P.M: a ) che la truffa perpetrata dall' Ingravalle, ai danni dell'ASL, ha consentito lo sviluppo di carriera dello stesso fino alla nomina ad aiuto primario del reparto Ortopedia dell'ospedale S. Giacomo, ruolo dal quale si era dimesso con atto del 22 settembre 2003; b ) che le retribuzioni erogate dal 1994 fino al settembre 2003 sono state illecitamente percepite, per svolgimento di attività illegale; c) che la notizia di un falso medico ha avuto un'enorme risalto sulla stampa nazionale, internazionale e persino sulla rete Internet; d ) che i fatti sono oggetto di valutazione in sede penale;  e) che il pregiudizio economico arrecato all'ASL sia da ascrivere a condotta dolosa del convenuto.

Il P.M nell'atto di citazione si sofferma in punto di diritto: a ) sul rapporto di servizio per incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti; b ) sulla condotta lesiva derivata dalla falsificazione dei documenti per conseguire la nomina come ortopedico di un ospedale; c) sulla violazione degli obblighi di servizio per carenza dei requisiti culturali ( certificato di laurea e di specializzazione ) e professionali ( certificato di iscrizione all'albo dei medici ) che non avrebbero garantito “ qualità delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze “ per carenza delle necessarie nozioni mediche; d ) sull'elemento soggettivo per qualificare la condotta dolosa del convenuto che avrebbe dimostrato di perseguire l'interesse personale, piuttosto che la salute pubblica, con accollo alla società dei rischi e degli errori medici. Né i dieci anni di attività medica 'sine titulo' sarebbero coerenti col travaglio personale che il convenuto vorrebbe far trapelare dai propri scritti, di cui si sarebbe avveduto solo dopo la scoperta di un errore medico “ che non ha voluto o potuto coprire “; e) sul nesso di causalità tra condotta ed evento che avrebbe generato un illecito arricchimento del convenuto oltre al danno all'immagine dell'ASL della cui lesione immateriale in termini di prestigio, dignità ne ha fatto eco la stampa ed altri mezzi mediatici e che è da quantificarsi in misura pari al 30% e perciò in € 11.503,82 rispetto al danno patrimoniale di € 383.460,76.

2 ) La difesa del sig. Ingravalle - dopo aver premesso che l'ASL nel novembre 2003 aveva annullato tutti gli atti relativi ( concorso del 1992, nomina nell'impiego, delibera del dicembre 2003 di approvazione graduatoria di un concorso pubblico ) alla falsa presentazione dei documenti presentati dal convenuto - ha opposto pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questa Corte, sul presupposto che trattandosi di restituzione di somme indebitamente percepite per nullità del rapporto di lavoro, non verrebbe ad evidenza una ipotesi di responsabilità amministrativa per danno all'erario ma di indebito oggettivo. Nel richiamare l'art. 2033 c.c, ha replicato che spetta al 'solvens' promuovere un'azione di restituzione nei confronti dell' 'accipiens 'deducendone che esula dall'ambito delle attribuzioni del P.M la relativa richiesta restitutoria in quanto lo stesso è legittimato alla sola azione di responsabilità per danno erariale, che nel caso non sussisterebbe.

La difesa nel proseguire col richiamo dell'art. 2126 c.c - secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell' oggetto o della causa -  ne arguisce il beneficio del datore di lavoro tratto dalle prestazioni del dipendente che se svolte da altro avrebbero comportato lo stesso onere di spesa.

Ha richiamato, seppure in subordine il principio della ' compensatio lucri cum damno' conseguito dall'Amministrazione o dalla comunità amministrativa che, nel caso, equivarrebbe ad una pari commisurazione tra “ utilitas “ e le retribuzioni.

La difesa conclude con la richiesta di improponibilità e/o inammissibilità della domanda attrice ovvero nel suo rigetto per inesistenza del danno risarcibile.

In udienza le parti hanno sostanzialmente mantenute le rispettive posizioni

DIRITTO

1 ) Va preliminarmente esaminata l'eccezione del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sollevata dalla difesa, la quale  nel richiamare l'art. 2033 c.c secondo cui spetterebbe al 'solvens' promuovere un'azione di restituzione nei confronti dell' 'accipiens 'ne deduce il difetto delle attribuzioni del P.M, in merito alla richiesta restitutoria, per essere lo stesso legittimato alla sola azione di responsabilità per danno erariale, insussistente nel caso in giudizio, e di conseguenza il relativo difetto di giurisdizione. Supporta tale assunto  sul presupposto che la falsità o nullità del titolo, in base al quale si sia costituito il rapporto di lavoro non ne comporterebbe il vizio di quest'ultimo ma della procedura selettiva.

2 ) Va precisato, a tal proposito, che in discussione non è la validità del rapporto di impiego tra l'Ingravalle e la ASL, ma le conseguenze che sono derivate in relazione ad un reale rapporto di servizio che di fatto è venuto a concretarsi, quantunque surrettiziamente, attraverso la presentazione di falsi documenti, sulla base dei quali si è determinato e specificato concretamente ed effettivamente lo svolgimento di attività sanitaria in nome e per conto della ASL. Un soggetto che comunque si inserisca  in una struttura pubblica o organizzazione amministrativa, finisce per divenirne strumento della stessa, non solo nell'ambito interno alla medesima organizzazione, quando lo stesso agisca nella fase di cooperazione nelle scelte operative della medesima, ma anche nell'ambito esterno perché l'agente opera nella qualità di organo nell'esercizio di pubbliche funzioni e di poteri propri dell'Amministrazione, derivati dalla sussistenza di immedesimazione organica dello stesso nell'ambito di essa.  L'Ingravalle, per l'instaurato rapporto di impiego e di servizio con l'organizzazione amministrativa, ha esercitato, di fatto,  anche nei confronti di terzi poteri propri della stessa amministrazione ricevendone, in funzione dei servizi resi, le connesse retribuzioni.

Non è controvertibile che il soggetto convenuto in giudizio abbia rivestito, se pure di fatto, la qualità di agente per tutto il periodo della sua incardinazione nella struttura e  per ciò versa nella stessa situazione previsti dall'art. 52 del T.U sulla Corte dei Conti ed in quanto tale è soggetto alla giurisdizione della stessa, anche in ossequio ad una consolidata giurisprudenza in materia.

L'eccezione della difesa sul difetto di giurisdizione di questa Corte va pertanto respinta.

3 ) Risolta la questione pregiudiziale si passa al merito.

Come già descritto in fatto il convenuto Ingravalle si è inserito surrettiziamente nello svolgimento della professione medica in carenza dei titoli presupposti. Il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria si è infatti originato con artifici ed espedienti condotti dolosamente dal medesimo, attraverso la presentazione di documenti attestanti falsamente il possesso dei richiesti titoli ( laurea, specializzazione, iscrizione all'albo dei medici ).

4 ) Prima di affrontare la questione nel dettaglio delle posizioni delle parti,appare opportuno percorrere, in succinte linee, le fasi che hanno interessato la vicenda dell'Ingravalle ed in particolare delle ragioni che, a suo dire, lo avrebbero indotto alla presentazione dei falsi documenti. Risulta in atti che l'Ingravalle il 13.10.'03 ebbe ad effettuare una auto denuncia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nella quale descriveva il proprio grave stato di disagio morale in cui si era trovato allorché, dopo il conseguimento della licenza liceale, sulla base di una forte imposizione paterna, si iscrisse alla facoltà di medicina. Ha denunciato una forte dipendenza psicologica dal padre, sfociata anche in una seria sindrome depressiva, per il cui superamento si era sottoposto alle cure di uno psichiatra, poi abbandonate per la scarsa fiducia riposta dal padre nel professionista e per la dispendiosità delle cure stesse. Su questo filone ha ricostruito il successivo sviluppo della presentazione dei falsi documenti ed il conseguente inserimento nell'area medica.

4.1 ) Una prima osservazione che emerge dalla vicenda consiste nel fatto che appare quanto mai singolare che l'Amministrazione - per l'assunzione di un medico, caratterizzata da un procedimento amministrativo alquanto articolato nella sua scansione: a) bando di concorso; b ) esami; c) dichiarazione di vincitore; e ) assunzione ed  inserimento nella classe medica dell'Ingravalle - non abbia svolto alcun accertamento in ordine alla veridicità ed alla sussistenza dei titoli dello stesso e che era doveroso, soprattutto in ragione della peculiarità del servizio che il soggetto era chiamato a svolgere. E', infatti, di cognizione comune l'incidenza rilevante che l'attività del medico possa esercitare sul bene primario della salute, sia in termini di successi che di insuccessi, con maggiore prevedibilità dei primi se si tratti di medico qualificato e quindi dotato di titoli, ovviamente il contrario se si tratta di medico non qualificato. In buona sostanza si tratta di attività quella del medico che richiede il massimo della professionalità, se non si voglia offrire spazio, se pure in qualche occasione non certamente riferita al caso in specie, a quella espressione dal tono sinistro che si legge talvolta nella vecchia letteratura medico scientifica “ l'errore del medico lo copre il becchino “.  Sul punto si fa rinvio all'iniziativa del  P.M in ordine ad eventuali accertamenti circa il coinvolgimento nella vicenda di altre connesse responsabilità, finalizzate all'immedesimazione organica dell'Ingravalle nei ruoli della Asl relativa, specie per quanto possa concernere il danno all'immagine.

5 )  Il P.M ha chiesto il risarcimento dei danni relativamente al periodo 1994- 2003 per attività medica esercitata falsamente dal convenuto Ingravalle chiedendone la condanna al pagamento: a ) di € 383.460.76 per illecita percezione di retribuzioni non dovute,; b ) di € 11.503,82 per danno all'immagine, oltre interessi  rivalutazioni e spese di giudizio.

5.1 ) E di naturale evidenza che l'oggettiva gravità dei fatti che hanno interessato lo svolgimento per lunghi anni della professione sanitaria da parte di un falso medico, si proietta, già per la sua intrinseca e tipica pericolosità per la collettività, in una cornice deplorevole.

5.2 ) Occorre ora portare l'esame e l'attenzione sulla responsabilità diretta del convenuto e quindi della verifica della sussistenza  del danno all'erario stabilito in € 383.460,76, dal P. M. secondo cui il nocumento sarebbe sostanzialmente derivato dal fatto che il convenuto non avrebbe garantito “ qualità delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze “ per carenza delle necessarie nozioni mediche. Deve premettersi, in armonia a quanto le Sezioni Riunite di questa Corte hanno stabilito con la sent. 7/2000 QM, che   l'azione del P.M tendente al ristoro di un danno non è posta dalla norma in funzione di sanzione per condotta contra legem  ma in quella di risarcimento di un danno economicamente valutabile, da commisurare non soltanto in un rapporto di relazione tra entità e determinazione quantitativa dello stesso ma anche in rapporto ad altri fattori quali la valutabilità dei vantaggi conseguiti dall' ente che si assume leso, per evitarne una forma di indebito arricchimento. Ne consegue che all'esercizio dell'azione di responsabilità possa scaturire la condanna al risarcimento solo quando il danno si sia effettivamente concretato in stretta colleganza con la condotta dell' operatore ( responsabile). In concreto la fattispecie dannosa si realizza col verificarsi dell'evento corrispondente all'effettiva ed evidenziata diminuzione patrimoniale e cioè depauperamento. In fattispecie il P.M con l'indicazione che il convenuto non avrebbe garantito “ qualità delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze “ per carenza delle necessarie nozioni mediche, ha finito per individuare il danno prodotto all'ente in una semplice equazione e cioè riscossione degli emolumenti da parte del falso medico uguale al danno.  La condotta produttiva del danno, vista nella sua realizzazione fenomenica non si attua solo quando vi sia stato pagamento effettivo attraverso un concreto esborso di danaro. Tale condizione è necessaria ma non sufficiente a concretare il danno all'ente senza la verifica che da detta condotta, non si sia realizzata alcuna utilitas per l'ente se pure in conseguenza dell' esercizio di attività svolta dall'operatore in modo infedele. Il P. M fonda l'azione risarcitoria sul solo fatto che l' operatore abbia esercitato illecitamente l' attività medica. Ma se ciò si qualifica come comportamento deplorevole sotto il profilo delle relazioni sociali, per cui risulta sia stato chiamato a rispondere in sede penale, per esercizio abusivo di professione, non per questo può inferirsi danno all'ente. Risulta al contrario che l'ente si sia servito delle prestazioni rese dallo stesso e per le quali abbia elargito i relativi emolumenti.

 Non è emerso neppure che in conseguenza dell'opera del falso medico l'ente abbia dovuto sopportare un danno indiretto, per aver dovuto risarcire il danno ad un privato  per il comportamento illegittimo del suo dipendente.

Allo stato degli atti il danno che il P.M assume derivante dalle retribuzioni concesse al falso medico non risulta in alcun modo provato dalla parte attrice, non potendosi dedurre aprioristicamente che un vero medico avrebbe potuto fare meglio di quanto abbia fatto il falso medico, nella specie l'ortopedico, la cui arte sanitaria per quanto risulta, l'Ingravalle l' ha di fatto esercitata per lunghi anni. Sotto tale delineato profilo il convenuto deve essere mandato assolto dal relativo addebito.

5.3 ) Il P.M si sofferma, altresì sul fatto che poiché la vicenda abbia suscitato clamore ed abbia avuto un  riflesso immediato sui mezzi mediatici, oltre che in ambito parlamentare, contribuisce a colorarne ancora più cupamente la successione degli eventi.

Si comprende agevolmente quale allarme sociale si insinua nella mente dei cittadini quando simili eventi entrano nell'immaginario comune. Essi finiscono col far crescere una situazione di agitazione nelle persone, nelle quali l'ansia di entrare negli ospedali già per sé pervade il sofferente e se poi si aggiungono simili situazioni riesce facile capire le fobie indotte nell'approccio con la classe medica ( danno all'immagine ).

Può facilmente accadere, in conseguenza di siffatte deplorevoli situazioni,  che un soggetto che sia costretto per ragioni di salute a fruire  dei servizi sanitari, nel cui rapporto ne costituisce la parte più debole, non può vivere siffatto approccio come dubbio atroce di persona incappata nelle maglie di una organizzazione il cui medico operatore non sia neppure in possesso dei richiesti titoli per l'esercizio della professione. Siffatte  osservazioni che investono la sfera psicologica di una persona bisognevole di cure mediche, costituiscono un aspetto rilevante del danno all'immagine prodotto dal convenuto.

Sul danno all'immagine preme fare alcune considerazioni.

L'immagine di un apparato pubblico che per sua natura è preposto allo svolgimento di funzioni nei riguardi della collettività, dovrebbe raffigurarasi idealmente nella mente del cittadino, come modello di splendente correttezza comportamentale da seguire. Se una simile immagine viene offuscata da eventi corruttivi dei suoi rappresentanti, viene a prodursi una lesione e dunque un danno che di fatto viene a rompere quell' equilibrato rapporto mentale di fiducia tra le istituzioni ed  cittadini, i cui effetti derivati sono presumibili nella società. Occorre precisare che un simile danno non si identifica o si verifica soltanto quando per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica dovrà sostenere delle spese, spese che peraltro al momento della produzione del danno non sono neppure determinate e certe, ma anche quando venga infranto o compromesso quel principio della fede pubblica. Il danno all'immagine va visto e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di correttezza che il cittadino si attende dall'apparato viene spezzata da illecito comportamento dei suoi rappresentanti. La quantificazione di detto danno non si palesa strettamente solo in relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile danno non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposta al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'ente, ma va vista come lesione ideale, con valore che può determinarsi anche secondo l'apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 1216 c.c.

Ciò premesso la richiesta di condanna per danno all'immagine,  avanzata dal P.R e rapportata al valore di € 11.503,82 viene determinata in € 11.500,00 ( undicimilacinquecento/00 ), oltre rivalutazione.

P.Q.M

La  Corte   dei   Conti  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio

definitivamente pronunciando sul convenuto Ingravalle Roberto

lo ASSOLVE

per la domanda principale relativa al danno non provato di € 383.460,76 ( trecentottantatremilaquattrocentosessanta/76 ),

lo CONDANNA

in quasi conformità alla richiesta del P.M al pagamento di  € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00 ) per danno all'immagine, oltre rivalutazione.

Su detto importo saranno calcolati gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino alla data della soddisfazione

del debito;

Lo condanna altresì alle  spese di giudizio che si liquidano in euro €……………………………………………………………………………

 Demanda alla Segreteria per tutte le incombenze relative.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile  '05.

     L'estensore                                                         Il Presidente

 Cons. Gaetano  Russo                               Dott. Vincenzo Bisogno