Composta
dai signori magistrati:
nel
giudizio di responsabilità n. 61812 istituito dal S.Procuratore
Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio dott. Marco
Smiroldo nei confronti di Ingravalle Roberto, falso medico
elettivamente domiciliato a Roma via Panama,12 presso l'avv.
Luigi Medugno ;Visti gli atti di causa;Uditi nella pubblica
udienza del 28 aprile '05, con l'assistenza del segretario Rita
Vasta, il relatore consigliere dott. Gaetano Russo, la difesa di
parte, il V. Procuratore Regionale nella persona del dott. Marco
Smiroldo.
FATTO
1
) Il S. Procuratore Regionale presso la Corte
dei Conti per il Lazio, con atto di citazione del 21.5.'04,
regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il sig.
Ingravalle Roberto per la condanna al pagamento di
383.460,76, oltre rivalutazione ed interessi per illecita
percezione di retribuzioni non dovute a seguito di presentazione
di falsi documenti , in particolare laurea in medicina,
specializzazione ed iscrizione all'albo dei medici. Ha chiesto
altresì la condanna al pagamento di 11.503,82 per danno
all'immagine, oltre rivalutazione ed interessi e spese di
giudizio.
Espone
il P.M che il convenuto Ingravalle, a seguito di concorso per '
assistente di ortopedia ' bandito nel 1992 dall'ASL di RMA,
conseguiva nel 1993 la relativa nomina in ruolo con assunzione in
servizio nel 1994.
Prosegue
il P.M: a ) che la truffa perpetrata dall' Ingravalle, ai danni
dell'ASL, ha consentito lo sviluppo di carriera dello stesso fino
alla nomina ad aiuto primario del reparto Ortopedia dell'ospedale
S. Giacomo, ruolo dal quale si era dimesso con atto del 22
settembre 2003; b ) che le retribuzioni erogate dal 1994 fino al
settembre 2003 sono state illecitamente percepite, per
svolgimento di attività illegale; c) che la notizia di un falso
medico ha avuto un'enorme risalto sulla stampa nazionale,
internazionale e persino sulla rete Internet; d ) che i fatti
sono oggetto di valutazione in sede penale; e) che il
pregiudizio economico arrecato all'ASL sia da ascrivere a
condotta dolosa del convenuto.
Il
P.M nell'atto di citazione si sofferma in punto di diritto: a )
sul rapporto di servizio per incardinare la giurisdizione della
Corte dei Conti; b ) sulla condotta lesiva derivata dalla
falsificazione dei documenti per conseguire la nomina come
ortopedico di un ospedale; c) sulla violazione degli obblighi di
servizio per carenza dei requisiti culturali ( certificato di
laurea e di specializzazione ) e professionali ( certificato di
iscrizione all'albo dei medici ) che non avrebbero garantito
qualità delle cure e della loro appropriatezza rispetto
alle specifiche esigenze per carenza delle necessarie
nozioni mediche; d ) sull'elemento soggettivo per qualificare la
condotta dolosa del convenuto che avrebbe dimostrato di
perseguire l'interesse personale, piuttosto che la salute
pubblica, con accollo alla società dei rischi e degli errori
medici. Né i dieci anni di attività medica 'sine titulo'
sarebbero coerenti col travaglio personale che il convenuto
vorrebbe far trapelare dai propri scritti, di cui si sarebbe
avveduto solo dopo la scoperta di un errore medico che non
ha voluto o potuto coprire ; e) sul nesso di causalità tra
condotta ed evento che avrebbe generato un illecito arricchimento
del convenuto oltre al danno all'immagine dell'ASL della cui
lesione immateriale in termini di prestigio, dignità ne ha fatto
eco la stampa ed altri mezzi mediatici e che è da quantificarsi
in misura pari al 30% e perciò in 11.503,82 rispetto al
danno patrimoniale di 383.460,76.
2
) La difesa del sig. Ingravalle - dopo aver premesso che l'ASL
nel novembre 2003 aveva annullato tutti gli atti relativi (
concorso del 1992, nomina nell'impiego, delibera del dicembre
2003 di approvazione graduatoria di un concorso pubblico ) alla
falsa presentazione dei documenti presentati dal convenuto - ha
opposto pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questa
Corte, sul presupposto che trattandosi di restituzione di somme
indebitamente percepite per nullità del rapporto di lavoro, non
verrebbe ad evidenza una ipotesi di responsabilità
amministrativa per danno all'erario ma di indebito oggettivo. Nel
richiamare l'art. 2033 c.c, ha replicato che spetta al 'solvens'
promuovere un'azione di restituzione nei confronti dell'
'accipiens 'deducendone che esula dall'ambito delle attribuzioni
del P.M la relativa richiesta restitutoria in quanto lo stesso è
legittimato alla sola azione di responsabilità per danno
erariale, che nel caso non sussisterebbe.
La
difesa nel proseguire col richiamo dell'art. 2126 c.c - secondo
cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'
oggetto o della causa - ne arguisce il beneficio del datore
di lavoro tratto dalle prestazioni del dipendente che se svolte
da altro avrebbero comportato lo stesso onere di spesa.
Ha
richiamato, seppure in subordine il principio della ' compensatio
lucri cum damno' conseguito dall'Amministrazione o dalla
comunità amministrativa che, nel caso, equivarrebbe ad una pari
commisurazione tra utilitas e le retribuzioni.
La
difesa conclude con la richiesta di improponibilità e/o
inammissibilità della domanda attrice ovvero nel suo rigetto per
inesistenza del danno risarcibile.
In
udienza le parti hanno sostanzialmente mantenute le rispettive
posizioni
DIRITTO
1
) Va preliminarmente esaminata l'eccezione del difetto di
giurisdizione della Corte dei Conti sollevata dalla difesa, la
quale nel richiamare l'art. 2033 c.c secondo cui
spetterebbe al 'solvens' promuovere un'azione di restituzione nei
confronti dell' 'accipiens 'ne deduce il difetto delle
attribuzioni del P.M, in merito alla richiesta restitutoria, per
essere lo stesso legittimato alla sola azione di responsabilità
per danno erariale, insussistente nel caso in giudizio, e di
conseguenza il relativo difetto di giurisdizione. Supporta tale
assunto sul presupposto che la falsità o nullità del
titolo, in base al quale si sia costituito il rapporto di lavoro
non ne comporterebbe il vizio di quest'ultimo ma della procedura
selettiva.
2
) Va precisato, a tal proposito, che in discussione non è la
validità del rapporto di impiego tra l'Ingravalle e la ASL, ma
le conseguenze che sono derivate in relazione ad un reale
rapporto di servizio che di fatto è venuto a concretarsi,
quantunque surrettiziamente, attraverso la presentazione di falsi
documenti, sulla base dei quali si è determinato e specificato
concretamente ed effettivamente lo svolgimento di attività
sanitaria in nome e per conto della ASL. Un soggetto che comunque
si inserisca in una struttura pubblica o organizzazione
amministrativa, finisce per divenirne strumento della stessa, non
solo nell'ambito interno alla medesima organizzazione, quando lo
stesso agisca nella fase di cooperazione nelle scelte operative
della medesima, ma anche nell'ambito esterno perché l'agente
opera nella qualità di organo nell'esercizio di pubbliche
funzioni e di poteri propri dell'Amministrazione, derivati dalla
sussistenza di immedesimazione organica dello stesso nell'ambito
di essa. L'Ingravalle, per l'instaurato rapporto di impiego
e di servizio con l'organizzazione amministrativa, ha esercitato,
di fatto, anche nei confronti di terzi poteri propri della
stessa amministrazione ricevendone, in funzione dei servizi resi,
le connesse retribuzioni.
Non
è controvertibile che il soggetto convenuto in giudizio abbia
rivestito, se pure di fatto, la qualità di agente per tutto il
periodo della sua incardinazione nella struttura e per ciò
versa nella stessa situazione previsti dall'art. 52 del T.U sulla
Corte dei Conti ed in quanto tale è soggetto alla giurisdizione
della stessa, anche in ossequio ad una consolidata giurisprudenza
in materia.
L'eccezione
della difesa sul difetto di giurisdizione di questa Corte va
pertanto respinta.
3
) Risolta la questione pregiudiziale si passa al merito.
Come
già descritto in fatto il convenuto Ingravalle si è inserito
surrettiziamente nello svolgimento della professione medica in
carenza dei titoli presupposti. Il suo inserimento
nell'organizzazione sanitaria si è infatti originato con
artifici ed espedienti condotti dolosamente dal medesimo,
attraverso la presentazione di documenti attestanti falsamente il
possesso dei richiesti titoli ( laurea, specializzazione,
iscrizione all'albo dei medici ).
4
) Prima di affrontare la questione nel dettaglio delle posizioni
delle parti,appare opportuno percorrere, in succinte linee, le
fasi che hanno interessato la vicenda dell'Ingravalle ed in
particolare delle ragioni che, a suo dire, lo avrebbero indotto
alla presentazione dei falsi documenti. Risulta in atti che
l'Ingravalle il 13.10.'03 ebbe ad effettuare una auto denuncia al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nella
quale descriveva il proprio grave stato di disagio morale in cui
si era trovato allorché, dopo il conseguimento della licenza
liceale, sulla base di una forte imposizione paterna, si iscrisse
alla facoltà di medicina. Ha denunciato una forte dipendenza
psicologica dal padre, sfociata anche in una seria sindrome
depressiva, per il cui superamento si era sottoposto alle cure di
uno psichiatra, poi abbandonate per la scarsa fiducia riposta dal
padre nel professionista e per la dispendiosità delle cure
stesse. Su questo filone ha ricostruito il successivo sviluppo
della presentazione dei falsi documenti ed il conseguente
inserimento nell'area medica.
4.1
) Una prima osservazione che emerge dalla vicenda consiste nel
fatto che appare quanto mai singolare che l'Amministrazione - per
l'assunzione di un medico, caratterizzata da un procedimento
amministrativo alquanto articolato nella sua scansione: a) bando
di concorso; b ) esami; c) dichiarazione di vincitore; e )
assunzione ed inserimento nella classe medica
dell'Ingravalle - non abbia svolto alcun accertamento in ordine
alla veridicità ed alla sussistenza dei titoli dello stesso e
che era doveroso, soprattutto in ragione della peculiarità del
servizio che il soggetto era chiamato a svolgere. E', infatti, di
cognizione comune l'incidenza rilevante che l'attività del
medico possa esercitare sul bene primario della salute, sia in
termini di successi che di insuccessi, con maggiore
prevedibilità dei primi se si tratti di medico qualificato e
quindi dotato di titoli, ovviamente il contrario se si tratta di
medico non qualificato. In buona sostanza si tratta di attività
quella del medico che richiede il massimo della professionalità,
se non si voglia offrire spazio, se pure in qualche occasione non
certamente riferita al caso in specie, a quella espressione dal
tono sinistro che si legge talvolta nella vecchia letteratura
medico scientifica l'errore del medico lo copre il
becchino . Sul punto si fa rinvio all'iniziativa del
P.M in ordine ad eventuali accertamenti circa il coinvolgimento
nella vicenda di altre connesse responsabilità, finalizzate
all'immedesimazione organica dell'Ingravalle nei ruoli della Asl
relativa, specie per quanto possa concernere il danno
all'immagine.
5
) Il P.M ha chiesto il risarcimento dei danni relativamente
al periodo 1994- 2003 per attività medica esercitata falsamente
dal convenuto Ingravalle chiedendone la condanna al pagamento: a
) di 383.460.76 per illecita percezione di retribuzioni
non dovute,; b ) di 11.503,82 per danno all'immagine,
oltre interessi rivalutazioni e spese di giudizio.
5.1
) E di naturale evidenza che l'oggettiva gravità dei fatti che
hanno interessato lo svolgimento per lunghi anni della
professione sanitaria da parte di un falso medico, si proietta,
già per la sua intrinseca e tipica pericolosità per la
collettività, in una cornice deplorevole.
5.2
) Occorre ora portare l'esame e l'attenzione sulla
responsabilità diretta del convenuto e quindi della verifica
della sussistenza del danno all'erario stabilito in
383.460,76, dal P. M. secondo cui il nocumento sarebbe
sostanzialmente derivato dal fatto che il convenuto non avrebbe
garantito qualità delle cure e della loro appropriatezza
rispetto alle specifiche esigenze per carenza delle
necessarie nozioni mediche. Deve premettersi, in armonia a quanto
le Sezioni Riunite di questa Corte hanno stabilito con la sent.
7/2000 QM, che l'azione del P.M tendente al ristoro
di un danno non è posta dalla norma in funzione di sanzione per
condotta contra legem ma in quella di risarcimento di un
danno economicamente valutabile, da commisurare non soltanto in
un rapporto di relazione tra entità e determinazione
quantitativa dello stesso ma anche in rapporto ad altri fattori
quali la valutabilità dei vantaggi conseguiti dall' ente che si
assume leso, per evitarne una forma di indebito arricchimento. Ne
consegue che all'esercizio dell'azione di responsabilità possa
scaturire la condanna al risarcimento solo quando il danno si sia
effettivamente concretato in stretta colleganza con la condotta
dell' operatore ( responsabile). In concreto la fattispecie
dannosa si realizza col verificarsi dell'evento corrispondente
all'effettiva ed evidenziata diminuzione patrimoniale e cioè
depauperamento. In fattispecie il P.M con l'indicazione che il
convenuto non avrebbe garantito qualità delle cure e
della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze
per carenza delle necessarie nozioni mediche, ha finito
per individuare il danno prodotto all'ente in una semplice
equazione e cioè riscossione degli emolumenti da parte del falso
medico uguale al danno. La condotta produttiva del danno,
vista nella sua realizzazione fenomenica non si attua solo quando
vi sia stato pagamento effettivo attraverso un concreto esborso
di danaro. Tale condizione è necessaria ma non sufficiente a
concretare il danno all'ente senza la verifica che da detta
condotta, non si sia realizzata alcuna utilitas per l'ente se
pure in conseguenza dell' esercizio di attività svolta
dall'operatore in modo infedele. Il P. M fonda l'azione
risarcitoria sul solo fatto che l' operatore abbia esercitato
illecitamente l' attività medica. Ma se ciò si qualifica come
comportamento deplorevole sotto il profilo delle relazioni
sociali, per cui risulta sia stato chiamato a rispondere in sede
penale, per esercizio abusivo di professione, non per questo può
inferirsi danno all'ente. Risulta al contrario che l'ente si sia
servito delle prestazioni rese dallo stesso e per le quali abbia
elargito i relativi emolumenti.
Non
è emerso neppure che in conseguenza dell'opera del falso medico
l'ente abbia dovuto sopportare un danno indiretto, per aver
dovuto risarcire il danno ad un privato per il
comportamento illegittimo del suo dipendente.
Allo
stato degli atti il danno che il P.M assume derivante dalle
retribuzioni concesse al falso medico non risulta in alcun modo
provato dalla parte attrice, non potendosi dedurre
aprioristicamente che un vero medico avrebbe potuto fare meglio
di quanto abbia fatto il falso medico, nella specie l'ortopedico,
la cui arte sanitaria per quanto risulta, l'Ingravalle l' ha di
fatto esercitata per lunghi anni. Sotto tale delineato profilo il
convenuto deve essere mandato assolto dal relativo addebito.
5.3
) Il P.M si sofferma, altresì sul fatto che poiché la vicenda
abbia suscitato clamore ed abbia avuto un riflesso
immediato sui mezzi mediatici, oltre che in ambito parlamentare,
contribuisce a colorarne ancora più cupamente la successione
degli eventi.
Si
comprende agevolmente quale allarme sociale si insinua nella
mente dei cittadini quando simili eventi entrano nell'immaginario
comune. Essi finiscono col far crescere una situazione di
agitazione nelle persone, nelle quali l'ansia di entrare negli
ospedali già per sé pervade il sofferente e se poi si
aggiungono simili situazioni riesce facile capire le fobie
indotte nell'approccio con la classe medica ( danno all'immagine
).
Può
facilmente accadere, in conseguenza di siffatte deplorevoli
situazioni, che un soggetto che sia costretto per ragioni
di salute a fruire dei servizi sanitari, nel cui rapporto
ne costituisce la parte più debole, non può vivere siffatto
approccio come dubbio atroce di persona incappata nelle maglie di
una organizzazione il cui medico operatore non sia neppure in
possesso dei richiesti titoli per l'esercizio della professione.
Siffatte osservazioni che investono la sfera psicologica di
una persona bisognevole di cure mediche, costituiscono un aspetto
rilevante del danno all'immagine prodotto dal convenuto.
Sul
danno all'immagine preme fare alcune considerazioni.
L'immagine
di un apparato pubblico che per sua natura è preposto allo
svolgimento di funzioni nei riguardi della collettività,
dovrebbe raffigurarasi idealmente nella mente del cittadino, come
modello di splendente correttezza comportamentale da seguire. Se
una simile immagine viene offuscata da eventi corruttivi dei suoi
rappresentanti, viene a prodursi una lesione e dunque un danno
che di fatto viene a rompere quell' equilibrato rapporto mentale
di fiducia tra le istituzioni ed cittadini, i cui effetti
derivati sono presumibili nella società. Occorre precisare che
un simile danno non si identifica o si verifica soltanto quando
per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica dovrà sostenere
delle spese, spese che peraltro al momento della produzione del
danno non sono neppure determinate e certe, ma anche quando venga
infranto o compromesso quel principio della fede pubblica. Il
danno all'immagine va visto e si concreta anche nel caso in cui
la rottura di quella aspettativa di correttezza che il cittadino
si attende dall'apparato viene spezzata da illecito comportamento
dei suoi rappresentanti. La quantificazione di detto danno non si
palesa strettamente solo in relazione alla sussistenza di una
spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto
la risarcibilità di un simile danno non può rapportarsi, per la
sua intrinseca lesione, come sopra esposta al ristoro della spesa
che abbia inciso sul bilancio dell'ente, ma va vista come lesione
ideale, con valore che può determinarsi anche secondo
l'apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 1216 c.c.
Ciò
premesso la richiesta di condanna per danno all'immagine, avanzata
dal P.R e rapportata al valore di 11.503,82 viene
determinata in 11.500,00 ( undicimilacinquecento/00 ),
oltre rivalutazione.
P.Q.M
La
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio
definitivamente
pronunciando sul convenuto Ingravalle Roberto
lo
ASSOLVE
per
la domanda principale relativa al danno non provato di
383.460,76 ( trecentottantatremilaquattrocentosessanta/76 ),
lo
CONDANNA
in
quasi conformità alla richiesta del P.M al pagamento di
11.500,00 (undicimilacinquecento/00 ) per danno all'immagine,
oltre rivalutazione.
Su
detto importo saranno calcolati gli interessi legali dalla
pubblicazione della presente sentenza fino alla data della
soddisfazione
del
debito;
Lo
condanna altresì alle spese di giudizio che si liquidano
in euro
Demanda
alla Segreteria per tutte le incombenze relative.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile '05.
Cons.
Gaetano Russo
Dott. Vincenzo Bisogno