AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DELLA EUROGEST SPA: LANOMALO COMPORTAMENTO DELLA SEZIONE FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI MILANO
Sarebbero da effettuare i necessari accertamenti per
capire se:
1) é vero che, con decreto del 26.5.1988, il Tribunale di Milano - Sezione fallimenti - ha ammesso la Eurogest SPA alla procedura dellamministrazione controllata, quindi, con decreto del 4.4.1989, ne ha dichiarata cessati gli effetti, senza, tuttavia, aver tenuto, nel corso nei nove mesi di procedura ladunanza di creditori, prevista obbligatoriamente dagli artt., 188 e 189 R.D. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare): ciò al fine di sottrarre la Eurogest al controllo dei creditori;
2) é vero che la Eurogest é stata riammessa "in bonis", a seguito degli impegni assunti del gruppo Sasea, facente capo a Fiorini ,con gli organi della procedura tribunale fallimentare, giudice delegato, commissario giudiziale) impegni, non solo, insufficienti a soddisfare i creditori, ma soprattutto, non garantiti: infatti, a fronte di debiti per L. 290 miliardi circa, la SASEA ha rilevato al prezzo nominale di Lire 252 miliardi, le partecipazioni dalla Eurogest nella Singest SPA e nella Scotti Finanziaria SPA (questa ultima proprietaria di immobili di prestigio nello maggiori città italiane, attraverso sue partecipate) senza offrire adeguate garanzie di pagamento di tale prezzo, già di per sé insufficiente a soddisfare i creditori della Eurogest;
3) è vero che i giudici della sezione fallimenti del Tribunale di Milano hanno dichiarato cessata Iamministrazione controllata (art. 193 comma 1 legge fallimentare), nonostante le perplessità espresse dal commissario giudiziale nella sua relazione finale;
4) è vero che, in effetti, come era prevedibile, la SASEA non sta pagando i debiti assunti ed in particolare, non ha versato al principale creditore della Eurogest, la Fundus SPA in liquidazione coatta amministrativa , la rata di Lire 24 rniliardi scaduta nel mese di aprile 1990;
5) è vero che in forza della riammissione "in bonis" , ottenuta dal tribunale di Milano, il Gruppo Fiorini , per un verso , sta liquidando il patrimonio immobiliare della Scotti Finanziaria SPA , senza vincolo o controllo alcuno e, per altro verso, sta operando per la riammissione della quotazione di borsa della Scotti finanziaria;
6) é vero che la Consob ha respinto nel giugno 1990 listanza della Scotti Finanziaria SPA per la riammissione alla quotazione di Borsa;
7) é vero che il bilancio della Scotti Finanziaria SPA e stato impugnato per falso davanti al Tribunale di Milano, sezione VIII, non solo dai piccoli azionisti, ma, con il patrocinio dellAvvocatura distrettuale dello Stato, dalla stessa Consob che ha denunziato lillegale distribuzione di utili da parte della società;
8) é vero che tutta la vicenda "Fiorini" trae origine dal comportamento anomalo della sezione fallimenti del Tribunale di Milano che, come si é detto, ha, dapprima, illegittimamente ammesso la Eurogest alla amministrazione controllata, poi, ha consentito ed ha approvato lattività di liquidazione del patrimonio Eurogest, da parte di Fiorini, liquidazione che, non solo, è in contrasto con le finalità della amministrazione controllata, ma che Fiorini sta effettuando senza alcuna garanzia che le somme ricavate dalle vendite andranno a soddisfare i creditori della Eurogest, perseguendo, altresì il disegno perverso di quotare in Borsa la Scotti Finanziaria dopo averla svuotata al fine di illudere, ancora un volta, i piccoli azionisti.
NOTE DI COMMENTO
Sul punto 1): Vi è stata violazione delle disposizioni contenute negli artt. 188 e 189 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), che impongono a1 Tribunale di fissare ed al Giudice delegato di tenere ladunanza dei creditori per lapprovazione dellamministrazione controllata che, al contrario, nella specie, non è stata tenuta, pur essendo stata fissata nel decreto del 26 maggio 1988 con cui il Tribunale ha ammesso la società Eurogest alla procedura di amministrazione controllata.
Occorre sottolineare che Iart. 189 comma 3 R.D. citato (legge fallimentare) recita testualmente che "La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore",
Dunque, ladunanza dei creditori, che vengono chiamati ad esprimere il loro voto, in modo palese, è un momento essenziale di verifica dellamministrazione controllata, per la cui approvazione è richiesta una doppia maggioranza: quella del creditori e quella dellammontare complessivo dei crediti verso la Società in amministrazione controllata.
Il mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze di legge determina la caducazione dello stesso decreto di ammissione allamministrazione controllata (lart. 189 comma 4 stabilisce che "se le maggioranza prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura").
E pacifico in dottrina e in giurisprudenza che, se le maggioranze prescritte non vengono raggiunte, il tribunale deve dichiarare il fallimento della società.
Laver, quindi, defraudato i creditori dellEurogest del loro diritto di voto ha, non solo, evitato il sindacato degli stessi creditori sulla situazione economico patrimoniale della società e sulle possibilità di risanamento della stessa, nel corso dellamministrazione controllata, ma ha soprattutto evitato lelevata probabilità di un voto contrario dei creditori e, dunque, limmediata dichiarazione di fallimento della società.
Sui punti 2) e 3): vi è stata violazione anche degli artt. 192 e 193 R.D. 26 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare). Invero. premesso che il voto dei creditori è essenziale per proseguire nellamministrazione controllata, va detto subito che, omesso tale momento (così inficiando, in radice, la procedura), il Tribunale, per far cessare gli effetti della amministrazione controllata, addirittura in via anticipata, rispetto al biennio previsto dalla legge (art. 107), avrebbe dovuto seriamente accertare se la stessa Eurogest fosse effettivamente "in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 193 comma 1).
Nella specie, tale "serio accertamento é mancato (come risulta dalle allegate brevi note sulla cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata) , anzi, nonostante le perplessità del commissario giudiziale, il Tribunale, con motivazione, priva di dati analitici di riferimento, sia con riguardo ai debiti della società, sia con riguardo alle garanzie offerte dalla SASEA per pagare tali debiti, ha dichiarato cessati gli effetti dellamministrazione controllata: in tal modo lEurogest, per la seconda volta nel giro di nove mesi, ha evitato la dichiarazione di fallimento. Che, poi, mancassero i presupposti per la cessazione dellamministrazione controllata, lo si è visto appena qualche mese dopo, quando la SASEA non ha versato alla Fundus, principale creditore dalla Eurogest, la rata di Lire 24 miliardi.
Grazie al decreto del Tribunale, Fiorini ha potuto svendere tranquillamente il patrimonio immobiliare posseduto dalla Eurogest, attraverso la partecipazione Scotti Finanziaria, tentando persino di far quotare in Borsa le azioni della stessa Scotti finanziaria.