Al Signor GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI presso il Tribunale di Roma

 

Atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione

 

Oggetto: procedimento penale n. 7695/98I.

Il sottoscritto dott. Giorgio Bernardi nato in Frascati l’8.5.1952 e residente in Roma Via Cassia 1712 in qualità di Vice Presidente dell’AssoCittadini Associazione degli utenti e dei consumatori inoltra il presente atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione per quanto in oggetto presentata dal PM dott. Francesco Caporale al GIP in data 14.10.1998.

PREMESSO:

il giorno 24.10.1998 operatori in divisa dei Carabinieri de La Storta suonavano, peraltro scampanellando ripetutamente, al mio domicilio ed entravano con auto di servizio nel parco condominiale fermandosi esattamente all'ingresso della palazzina ove abito.

Ero già stato avvisato dal portiere e da conoscenti che operatori dei Carabinieri erano venuti ripetutamente a cercarmi in modo insistente.

Il Carabiniere in divisa, che si presentava nella mia abitazione, mi comunicava di dovermi consegnare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione da parte del PM Dott. Francesco Caporale per il procedimento penale indicato in oggetto.

I Carabinieri de La Storta mi conoscono, mi conosce il Comandante della stazione Maresciallo Menga, il mio numero di telefono è presente sugli appositi elenchi pubblici, ho una cassetta per la posta ed un portiere condominiale.

Ho perplessità sul comportamento del PM e dei Carabinieri in merito alle modalità adottate per farmi comunicazione diretta a persona offesa di reato, mi riservo di presentare ricorso al Garante della privacy: è mancato soltanto che i Carabinieri mi fossero venuti a cercare a sirene spiegate e con il lampeggiatore acceso!

ESPONE:

gli "accertamenti espletati" dal PM sono carenti, non consoni al disastro finanziario generato dalla presunta associazione a delinquere Cofiri a danno di circa 3.000 famiglie di piccolo risparmiatori che stanno aspettando giustizia tramite la Magistratura.

I soggetti deputati all'esercizio dell'attività di controllo pubblico sugli intermediari finanziari e sul loro operato sono la Consob e la Banca d'Italia.

La Legge 2 gennaio 1991 n. 1 prevede una serie di norme destinate a punire con sanzioni amministrative e penali le eventuali ipotesi illecite in materia di attività di intermediazione mobiliare.

La Legge precisa le sanzioni di ordine penale comminabili: è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da dieci a duecento milioni di lire per chiunque senza essere iscritto all'albo eserciti professionalmente nei confronti del pubblico attività di intermediazione mobiliare previste dalla legge 1/91.

La Legge 1/91 riserva l'esercizio professionale delle attività di intermediazione mobiliare nei confronti del pubblico ad un intermediario autorizzato denominato Società d'Intermediazione Mobiliare (SIM) sottoposto alla vigilanza congiunta della Consob e della Banca d'Italia.

Gli intermediari che svolgevano all'entrata in vigore della Legge 1/91 quelle attività di intermediazione mobiliare che in seguito all'approvazione della Legge stessa sono attribuite in esclusiva al soggetto SIM e che desideravano continuare ad offrire alla propria clientela i servizi connessi all'esercizio di tale attività hanno dovuto scegliere tra il costituire una SIM oppure offrire il servizio indirettamente comprandolo da una SIM.

Un'importante eccezione le Legge riserva a favore delle aziende di credito.

La Cofiri per aggirare la nuova restrittiva regolamentazione dei mercati finanziari costituì il Comitato promotore della BANCA POPOLARE DEL LAVORO.

L'attività di sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che provvede al collocamento, rientra fra le attività tipiche delle SIM.

Nell'esercizio di tale attività le SIM devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari, accanto alle SIM possono operare nello stesso ramo di attività anche le aziende ed istituti di credito.

La Legge 1/91 ha provveduto a disciplinare l'attività imprenditoriale consistente nell'offerta di servizi di intermediazione mobiliare effettuata in luogo diverso dalla sede sociale o dalle sedi secondarie, imponendo tra l'altro l'obbligo di avvalersi esclusivamente di soggetti iscritti in un apposito albo istituito presso la Consob e denominati "promotori di servizi finanziari".

La violazione di questo precetto comporta sanzioni assai gravose, oltre ai provvedimenti amministrativi è prevista una sanzione pecuniaria che va dai quindici ai cento milioni e che può essere eventualmente aumentata in ragione dell'ammontare dei valori mobiliari illecitamente offerti.

La professione di promotore finanziario si annovera pertanto nell'ambito delle professioni protette, l'esercizio delle quali è subordinato per Legge all'iscrizione in un apposito albo.

La protezione consiste nell'interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto all'albo o ne sia stato espulso.

Le ragioni che sono alla base della scelta di inquadrare in un sistema pubblicistico la professione di promotore attengono prevalentemente alla tutela degli investitori e perseguono al tempo stesso la salvaguardia del decoro e della dignità della categoria.

Sotto il profilo della responsabilità, i promotori sono tenuti a risarcire i danni sofferti dagli investitori in conseguenza di illeciti compiuti nell'esercizio della loro attività professionale.

Si tratta di responsabilità solidale, concorrente con la responsabilità della società cui il promotore appartiene.

Sotto il profilo penale (art. 348 CP Abusivo esercizio di una professione) costituisce reato l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio svolta da un soggetto non iscritto all'albo, in quanto la professione di promotore finanziario è da considerarsi protetta.

Un'interrogazione dell'1.6.1998 a risposta in Commissione alla Camera dei Deputati dell'On. Giacomo Chiappori rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro ed al Ministro del Tesoro recita:

Le personalità istituzionali interrogate dall'On. Giacomo Chiappori hanno omesso rifiutato la risposta.

L'On. Chiappori ha denunciato reati perseguibili d'ufficio e in Italia l'azione penale è obbligatoria.

La cooperativa di credito COFIRI nel 1991, al varo della nuova regolamentazione dei mercati finanziari, piuttosto che costituire una SIM, per continuare l'attività, preferì:

  1. costituire un comitato promotore della BANCA POPOLARE DEL LAVORO;
  2. allestire una rete di "promotori finanziari" per effettuare la raccolta di risparmi da gestire.

Il responsabile della rete di promotori finanziari era Marcello Benassi (sembra che fosse ex promotore finanziario Fideuram, Finanziaria Valori ed Agos, quindi ben a conoscenza degli obblighi Consob).

Il problema è che la BANCA POPOLARE DEL LAVORO non è conosciuta dalla Banca d'Italia, i "promotori finanziari" della Cofiri e della Banca Popolare del Lavoro non sono conosciuto dalla Consob mentre il Ministero del lavoro, da quello che denuncia l'On. Chiappori, non ha effettuato la vigilanza e le dovute ispezioni biennali previste "ai sensi del D.L.C.P. del 14 dicembre 1947 n. 1577, norma questa sostanzialmente confermata dall'articolo 13 della Costituzione, dall'art. 2542 del codice civil4 e per gli aspetti penali a carico dei responsabili dall'articolo 203 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267".

Se il Ministero del Lavoro avesse effettuato i dovuti controlli avrebbe anche dovuto avvisare Banca d'Italia e Consob di quanto accadeva all'interno del gruppo Cofiri in violazione della Legge 1/91.

Ci si domanda come sia possibile che per oltre circa cinque anni, dal varo della Legge 1/91 all'arresto degli amministratori della Cofiri, questa abbia continuato:

  1. ad espletare la sua attività di intermediazione finanziaria peraltro anche come Banca popolare del lavoro;
  2. a fare sollecitazione di pubblico risparmio a Tarquinia ma anche in tutta Italia avvalendosi di una rete di "promotori finanziari", senza che gli Organismi di Vigilanza non si accorgessero di niente.

Rispondere a queste domande è compito del Pubblico Ministero.

In questi fatti sembrano configurarsi l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, l'esercizio abusivo dell'attività professionale di promotore di servizi finanziari, il concorso in reato, l'omissione e l'abuso d'atti d'ufficio.

Il PM Dott. Caporale vuole soffermarsi soltanto sul reato di cui all'art. 328 CP affermando la "infondatezza della notizia criminis" in quanto "appare far difetto, nella specie, quantomeno l'elemento psicologico richiesto per la concreta configurabilità del delitto d'omissione atti d'ufficio".

La Consob, la Banca d'Italia ed il Ministero del lavoro cosa facevano durante i cinque anni occorsi al Di Capua ed ai suoi "promotori finanziari" per far sparire 130 miliardi di lire circa di proprietà di piccoli risparmiatori?

Il PM ha ragione quando afferma che gli Organismi di Vigilanza hanno risposto alle lettere di diffida dell'AssoCittadini (anche se in ritardo) ma non possiamo condividere la sua tesi sulla mancanza dello "elemento psicologico richiesto per la concreta configurabilità del delitto d'omissione atti d'ufficio".

I Dirigenti degli Organismi di Vigilanza non hanno voluto rispondere, con piena consapevolezza della loro azione, alle richieste formulate da AssoCittadini con atto di diffida datato 25.5.1998: hanno pertanto commesso quantomeno il reato di omissione rifiuto atti d'ufficio.

Le risposte degli Organismi di Vigilanza non sono consone alle richieste dell'AssoCittadini:

L'associazione a delinquere finalizzata alla truffa e l'esercizio abusivo dell'attività professionale di promotore di servizi finanziari sono reati perseguibili d'ufficio, siamo in assoluto disaccordo con il PM quando afferma che gli Organismi di Vigilanza hanno "limiti consentiti dalla effettiva loro competenza a conoscere sugli eventuali risvolti penali della vicenda", chi non esercita la sua obbligatoria funzione di vigilanza e non denuncia i reati vede configurabili per sé il concorso in reato o il favoreggiamento.

Si richiama, peraltro, un principio generale assorbito pure nella legislazione penalistica (2° comma dell'art.. 40 del Codice penale), è più che evidente che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Il Ministero del lavoro, la Consob e la Banca d'Italia non hanno impedito né prevenuto il danno gravissimo causato dalla Cofiri e dalla BANCA POPOLARE DEL LAVORO ai piccoli risparmiatori.

Le notizie di reato prodotte dallo scrivente sono da ritenersi, per quanto sopra esposto, fondate.

OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA ED I RELATIVI NUOVI ELEMENTI DI PROVA

Il PM ha completamente omesso l'esame della memoria presentata dallo scrivente il 5.10.1998, questa invece di dar impulso alle indagini sembra aver indotto il PM a chiedere l'archiviazione del procedimento.

OMISSIS

Si indicano come testimoni sulle attività dei "promotori finanziari abusivi" della BANCA POPOLARE DEL LAVORO:

OMISSIS

I "promotori finanziari" della Cofiri - Banca popolare del lavoro debbono essere perseguiti a norma di Legge per essere solidalmente responsabili con gli artefici del crack e per avere esercitato abusivamente un'attività professionale..

Il PM afferma: "risultano già essere state attivate indagini dirette dalle competenti Autorità giudiziarie".

Il PM non indica però quali siano queste "competenti Autorità giudiziarie", egli forse fa riferimento alle indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale di Civitavecchia ed allora dobbiamo evidenziare le denuncie di presunta inefficienza di tale Autorità, essa ha in corso indagini preliminari sul crack Cofiri da oltre 24 mesi ed è stata oggetto di una serie di gravi accuse, anche da parte del Vice Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, divulgate tramite articoli su giornali a diffusione nazionale e che pertanto valgono come esposti alle Procure della Repubblica.

Gli articoli sopracitati che sono allegati al presente atto, costituendo parte integrante dello stesso, sembrano contenere notizie di reato perseguibili d'ufficio.

La giornalista Francesca Biagiola scriveva il 5 maggio 1998 su Il Messaggero a proposito del crack Cofiri: "gli investitori temono l'insabbiamento".

Tale accusa rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia è gravissima e merita accertamenti particolarmente accurati.

ALLEGA:

  1. Interrogazione parlamentare dell'On. Giacomo Chiappori datata 1.6.1998
  2. "Cofiri: Truffati e dimenticati" da il Messaggero del 5.5.1998;
  3. "La Procura rischia il collasso" da il Messaggero del 22.5.1998;
  4. "Toghe sporche" da il Messaggero del 30.6.1998;
  5. Rinviato a giudizio l'ex Procuratore capo di Civitavecchia Albano da Il Messaggero 1.7.1998;
  6. "L'On. Vendola contro Cardone" da il Messaggero del 28.7.1998;
  7. "Forza Italia insorge contro Vendola" da il Messaggero del 29.7.1998;
  8. "Polo a valanga contro Vendola" da il Messaggero 30.7.1998;
  9. "Becchetti denunci tutto e stia zitto" da il Messaggero del 31.7.1998;
  10. "Vendola ha dato ascolto a dei calunniatori" da il Messaggero del 2.8.1998;
  11. "Il Polo solleva solo polveroni" da il Messaggero del 3.8.1998;
  12. "Vendola - Ricci lo scontro continua" da il Messaggero del 19.9.1998;
  13. "Becchetti, accuse da indagine" da il Messaggero del 30.9.1998;
  14. "Becchetti, non ho mai fatto il nome di Scalfaro" da il Messaggero dell'1.10.1998.

S'OPPONE

alla richiesta d'archiviazione del procedimento penale in oggetto.

Con espressa riserva di:

CHIEDE:

la prosecuzione delle indagini preliminari non soltanto con riferimento all’art. 328 CP (Rifiuto atti d’ufficio.Omissione), ma anche alla violazione della Legge 1/91, all'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'abuso d'ufficio, al favoreggiamento, al concorso in reato, all'esercizio abusivo di attività professionale e comunque ad ogni altro reato configurabile nei fatti esposti e nella documentazione prodotta.

Il presente atto è composto da diciotto pagine ivi inclusa la presente.

Con osservanza.

Roma, 30.10.1998

 

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