Al Signor GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI presso il Tribunale di Roma
Atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione
Oggetto: procedimento penale n. 7695/98I.
Il sottoscritto dott. Giorgio Bernardi nato in Frascati l’8.5.1952 e residente in Roma Via Cassia 1712 in qualità di Vice Presidente dell’AssoCittadini Associazione degli utenti e dei consumatori inoltra il presente atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione per quanto in oggetto presentata dal PM dott. Francesco Caporale al GIP in data 14.10.1998.
PREMESSO:
il giorno 24.10.1998 operatori in divisa dei Carabinieri de
Ero già stato avvisato dal portiere e da conoscenti che operatori dei Carabinieri erano venuti ripetutamente a cercarmi in modo insistente.
Il Carabiniere in divisa, che si presentava nella mia abitazione, mi comunicava di dovermi consegnare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione da parte del PM Dott. Francesco Caporale per il procedimento penale indicato in oggetto.
I Carabinieri de
Ho perplessità sul comportamento del PM e dei Carabinieri in merito alle modalità adottate per farmi comunicazione diretta a persona offesa di reato, mi riservo di presentare ricorso al Garante della privacy: è mancato soltanto che i Carabinieri mi fossero venuti a cercare a sirene spiegate e con il lampeggiatore acceso!
ESPONE:
gli
"accertamenti espletati" dal PM sono carenti, non consoni al disastro finanziario
generato dalla presunta associazione a delinquere Cofiri a danno di circa 3.000 famiglie di piccolo
risparmiatori che stanno aspettando giustizia tramite
I soggetti deputati
all'esercizio dell'attività di controllo pubblico sugli intermediari finanziari
e sul loro operato sono la Consob e
Gli intermediari che svolgevano all'entrata in vigore della Legge 1/91 quelle attività di intermediazione mobiliare che in seguito all'approvazione della Legge stessa sono attribuite in esclusiva al soggetto SIM e che desideravano continuare ad offrire alla propria clientela i servizi connessi all'esercizio di tale attività hanno dovuto scegliere tra il costituire una SIM oppure offrire il servizio indirettamente comprandolo da una SIM.
Un'importante eccezione le Legge riserva a favore delle aziende di credito.
L'attività di sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che provvede al collocamento, rientra fra le attività tipiche delle SIM.
Nell'esercizio di tale attività le SIM devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari, accanto alle SIM possono operare nello stesso ramo di attività anche le aziende ed istituti di credito.
La violazione di questo precetto comporta sanzioni assai gravose, oltre ai provvedimenti amministrativi è prevista una sanzione pecuniaria che va dai quindici ai cento milioni e che può essere eventualmente aumentata in ragione dell'ammontare dei valori mobiliari illecitamente offerti.
La professione di promotore finanziario si annovera pertanto nell'ambito delle professioni protette, l'esercizio delle quali è subordinato per Legge all'iscrizione in un apposito albo.
La protezione consiste nell'interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto all'albo o ne sia stato espulso.
Le ragioni che sono alla base della scelta di inquadrare in un sistema pubblicistico la professione di promotore attengono prevalentemente alla tutela degli investitori e perseguono al tempo stesso la salvaguardia del decoro e della dignità della categoria.
Sotto il profilo della responsabilità, i promotori sono tenuti a risarcire i danni sofferti dagli investitori in conseguenza di illeciti compiuti nell'esercizio della loro attività professionale.
Si tratta di responsabilità solidale, concorrente con la responsabilità della società cui il promotore appartiene.
Sotto il profilo penale (art. 348 CP Abusivo esercizio di una professione) costituisce reato l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio svolta da un soggetto non iscritto all'albo, in quanto la professione di promotore finanziario è da considerarsi protetta.
Un'interrogazione dell'1.6.1998 a risposta in Commissione alla Camera dei Deputati dell'On. Giacomo Chiappori rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro ed al Ministro del Tesoro recita:
Le personalità istituzionali interrogate dall'On. Giacomo Chiappori hanno omesso rifiutato la risposta.
L'On. Chiappori ha denunciato reati perseguibili d'ufficio e in Italia l'azione penale è obbligatoria.
La cooperativa di credito COFIRI nel 1991, al varo della nuova regolamentazione dei mercati finanziari, piuttosto che costituire una SIM, per continuare l'attività, preferì:
Il responsabile della rete di promotori finanziari era Marcello Benassi (sembra che fosse ex promotore finanziario Fideuram, Finanziaria Valori ed Agos, quindi ben a conoscenza degli obblighi Consob).
Il problema è che
Se il Ministero del Lavoro avesse effettuato i dovuti controlli avrebbe anche dovuto avvisare Banca d'Italia e Consob di quanto accadeva all'interno del gruppo Cofiri in violazione della Legge 1/91.
Ci si domanda come sia possibile che per oltre circa cinque anni, dal varo della Legge 1/91 all'arresto degli amministratori della Cofiri, questa abbia continuato:
Rispondere a queste domande è compito del Pubblico Ministero.
In questi fatti sembrano configurarsi l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, l'esercizio abusivo dell'attività professionale di promotore di servizi finanziari, il concorso in reato, l'omissione e l'abuso d'atti d'ufficio.
Il PM Dott. Caporale vuole soffermarsi soltanto sul reato di cui all'art. 328 CP affermando la "infondatezza della notizia criminis" in quanto "appare far difetto, nella specie, quantomeno l'elemento psicologico richiesto per la concreta configurabilità del delitto d'omissione atti d'ufficio".
Il PM ha ragione quando afferma che gli Organismi di Vigilanza hanno risposto alle lettere di diffida dell'AssoCittadini (anche se in ritardo) ma non possiamo condividere la sua tesi sulla mancanza dello "elemento psicologico richiesto per la concreta configurabilità del delitto d'omissione atti d'ufficio".
I Dirigenti degli Organismi di Vigilanza non hanno voluto rispondere, con piena consapevolezza della loro azione, alle richieste formulate da AssoCittadini con atto di diffida datato 25.5.1998: hanno pertanto commesso quantomeno il reato di omissione rifiuto atti d'ufficio.
Le risposte degli Organismi di Vigilanza non sono consone alle richieste dell'AssoCittadini:
L'associazione a delinquere finalizzata alla truffa e l'esercizio abusivo dell'attività professionale di promotore di servizi finanziari sono reati perseguibili d'ufficio, siamo in assoluto disaccordo con il PM quando afferma che gli Organismi di Vigilanza hanno "limiti consentiti dalla effettiva loro competenza a conoscere sugli eventuali risvolti penali della vicenda", chi non esercita la sua obbligatoria funzione di vigilanza e non denuncia i reati vede configurabili per sé il concorso in reato o il favoreggiamento.
Si richiama, peraltro, un principio generale assorbito pure nella legislazione penalistica (2° comma dell'art.. 40 del Codice penale), è più che evidente che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Il Ministero del lavoro, la Consob e
Le notizie di reato prodotte dallo scrivente sono da ritenersi, per quanto sopra esposto, fondate.
OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA ED I RELATIVI NUOVI ELEMENTI DI PROVA
Il PM ha completamente omesso l'esame della memoria presentata dallo scrivente il 5.10.1998, questa invece di dar impulso alle indagini sembra aver indotto il PM a chiedere l'archiviazione del procedimento.
OMISSIS
Si indicano come testimoni sulle attività dei "promotori finanziari abusivi" della BANCA POPOLARE DEL LAVORO:
OMISSIS
I "promotori finanziari" della Cofiri - Banca popolare del lavoro debbono essere perseguiti a norma di Legge per essere solidalmente responsabili con gli artefici del crack e per avere esercitato abusivamente un'attività professionale..
Il PM afferma: "risultano già essere state attivate indagini dirette dalle competenti Autorità giudiziarie".
Il PM non indica però quali siano queste "competenti Autorità giudiziarie", egli forse fa riferimento alle indagini dirette dalla Procura presso il Tribunale di Civitavecchia ed allora dobbiamo evidenziare le denuncie di presunta inefficienza di tale Autorità, essa ha in corso indagini preliminari sul crack Cofiri da oltre 24 mesi ed è stata oggetto di una serie di gravi accuse, anche da parte del Vice Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, divulgate tramite articoli su giornali a diffusione nazionale e che pertanto valgono come esposti alle Procure della Repubblica.
Gli articoli sopracitati che sono allegati al presente atto, costituendo parte integrante dello stesso, sembrano contenere notizie di reato perseguibili d'ufficio.
Tale accusa rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia è gravissima e merita accertamenti particolarmente accurati.
ALLEGA:
S'OPPONE
alla richiesta d'archiviazione del procedimento penale in oggetto.
Con espressa riserva di:
CHIEDE:
la prosecuzione delle indagini preliminari non soltanto con riferimento all’art. 328 CP (Rifiuto atti d’ufficio.Omissione), ma anche alla violazione della Legge 1/91, all'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all'abuso d'ufficio, al favoreggiamento, al concorso in reato, all'esercizio abusivo di attività professionale e comunque ad ogni altro reato configurabile nei fatti esposti e nella documentazione prodotta.
Il presente atto è composto da diciotto pagine ivi inclusa la presente.
Con osservanza.
Roma, 30.10.1998