CODICE PENALE - Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa.