SENTENZA N. 22908/2003 REPERTORIO N 16716/2003 DEPOSITATA IL 10/7/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice, dott. Franca MANGANO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, posta in deliberazione il 14.3.2003 e vertente
TRA
Società Trasporti Automobilistici s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia, 88, presso lo studio degli avv.ti Stefano Vinti, Antonio Greco e Fabrizio Pollari Maglietta che la rappresentano e difendono per procura a margine dell' atto di citazione
attrice
E
O.S.PO.L.- Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali, con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore MARUCCI Luigi, elettivamente domiciliati in Roma, Via ., presso lo studio degli avv.ti . che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuti
NONCHE'
ASSOCITTADINI-Associazione degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante BARTOLOMEO Silvio, elettivamente domiciliati in Roma, Via , presso lo studio dell'avv. ., che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta
convenuti
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.
CONCLUSIONI
per l'attrice e per i convenuti: come da verbale della udienza in data 13.11.2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12 e 13.7.1999 la Società Trasporti Automobilistici-S.T.A. conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la O.S.PO.L. e il Presidente della predetta associazione Luigi Marucci, nonché la Associttadini e il legale rappresentante Silvio Bartolomeo, esponendo:
a) che la società attrice, in virtù della convenzione stipulata il 6.8.1998 con l'U.O. Contravvenzioni del Comune di Roma, in attuazione della delibera della Giunta Comunale n 1439 del 28.4.1998 che ha attribuito alla S.T.A.. un servizio di supporto alla U.O. Contravvenzioni e dellà precedente delibera n. 3192 del 5.8.1997 che aveva conferito alla predetta società funzioni di prevenzione e vigilanza in materia di sosta, svolge anche funzioni di accertamento delle relative violazioni;
b) che le società convenute, con interventi di diverso tipo presso l'opinione pubblica hanno promosso una campagna di denigrazione e di delegittimazione dell'attività dell'attrice;
c) che, in particolare, il Presidente dell'Associttadini ha rilasciato una intervista apparsa in un articolo della Cronaca di Roma del Corriere della Sera del 5.6.1999, nella quale ha invitato i cittadini alla totale inottemperanza alle contravvenzioni contestate;
d) che altrettanto risultava nelle interviste di Luigi Marucci, Presidente della OSPOL, pubblicate l'una nella Cronaca di Roma de "Il Giornale" dell'11.10.1998, ove si legge anche: "Non sappiamo che fine fanno i soldi incassati dalla STA" e l'altra su "Il Tempo" del 19.11.1998, ove definisce "nulli" i verbali di multe comminate dai cosiddetti "ausiliari del traffico";
e) che altre interviste dello stesso tenore rilasciate dagli stessi convenuti erano pubblicate 1'11.10.1999 da Il Corriere della Sera, i130.9.1998 da Il Giornale, il 27 e il 29.9.1998 da Il Tempo;
f) . che inoltre le associazioni convenute. continuano a promuovere una attività di volantinaggio, mediante diffusione di messaggi del tipo: "Ancora una multa. Sei sicuro di dover pagare? Siamo qui per tutelare i tuoi diritti';
g) che l'Associttadini si è avvalsa di un sito web per illustrare i presunti "soprusi" della STA, nel quale, tra l'altro si legge: "Associttadini ha rilevato vizi di illegittimità nella procedura usata dal personale della STA per multare gli utenti dei parcheggi romani...Gli utenti che avessero già pagato contravvenzioni alla STA possono richiedere il rimborso avvalendosi del servizio legale della Associazione";
h) che l'O.S.PO.L. ha predisposto un facsimile di ricorso da inoltrare al prefetto contro i verbali redatti dagli ausiliari del traffico, curandone la distribuzione al pubblico.
Tanto premesso, la società attrice, assumendo di essere stata ingiustamente delegittimata dall'azione dei convenuti, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 880.000.000 a titolo di risarcimento per il danno morale conseguente alla lesione dell'onore e dell'immagine commerciale della società nonché del danno patrimoniaIe conseguente alla riduzione degli introiti causalmente ricollegata alla campagna di "incitazione alla disobbedienza" stigmatizzata dalla società attrice, oltre alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della 1. n. 47 del 1948, in conseguenza dell' accertamento del reato di diffamazione a mezzo stampa, e con la pubblicazione della sentenza sui principali organi di stampa.
La convenuta O.S.PO.L.-Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali e il Presidente dell'Associazione, Luigi Marucci, convenuto anche in proprio, costituitisi, eccepita preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, nel merito, negavano fondamento alla domanda attrice, chiedendone la reiezione, in considerazione del legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, che alle parti convenute va riconosciuto in ragione della natura di associazione di categoria della O.S.PO.L., e che, nel caso all'esame, risulta esercitato entro i limiti di continenza formale e sostanziale per la tutela di un diritto, fondato su una interpretazione giuridica condivisa anche da pronunzie giurisdizionali. Inoltre, i convenuti chiedevano la condanna della S.T.A. per lite temeraria, oltre alla vittoria delle spese, nonché in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla iniziativa giudiziaria della STA e alla notizie diffuse su di essa attraverso la stampa (intervista pubblicata da "Il Giornale" del 18.7.1999).
Anche i convenuti Associttadini con il presidente p.t. Silvio Bartolomeo si sono costituiti per chiedere la reiezione della domanda, adducendo la legittimità del proprio operato, svolto nell'ambito dei compiti istituzionali dell'associazione, istituita per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, entro i limiti di continenza e utilità sociale prescritti dalla legge. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della S. T.A. al risarcimento dei danni morali e patrimoniali conseguenti all'azione giudiziaria temerariamente intrapresa.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione alla udienza del 13.11.2002, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere respinta.
Le doglianze della società attrice hanno ad oggetto una serie eterogenea di condotte (interviste rilasciate ad organi di stampa, diffusione di volantini, divulgazione di informazioni e/o consigli di assistenza giudiziaria rivolte ai cittadini) complessivamente definite "campagna di denigrazione e di delegittimazione" dalla S.T.A..
Tali condotte, tanto in considerazione del loro oggetto consistente in giudizi e informazioni, volti a sollecitare anche attraverso l'iniziativa dei singoli cittadini un controllo di legalità sullo svolgimento di funzioni di pubblico rilievo, in quanto connesse al godimento di utilità derivanti da beni pubblici- tanto in considerazione dei soggetti -associazioni di categoria impegnate per la tutela di interessi coIlettivi e diffusi- si ascrivono all' ambito della critica politico-sindacale, specifica espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost).
Tale facoltà soggiace anch'essa ai limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. pen. 23.10.1984; Cass. 18.10.1984 n. 5259), con riguardo al diritto di cronaca; con la sola differenza che essi operano in maniera meno rigorosa, proprio in considerazione della parzialità del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass. sez. V, 16.4.1993).
In particolare, si deve ritenere rispettoso di tali limiti il giudizio di "illegalità-illegittimità" rivolto pubblicamente, ossia a mezzo della stampa o di altri veicoli informativi, all'attività esercitata da soggetti pubblici o privati incaricati dello svolgimento di funzioni di pubblico interesse, quando tale giudizio sia svolto nel rispetto dei limiti di continenza espressiva esigibili nel contesto della polemica socio-sindacale sopra premesso.
Tale limite risulta rispettato nel caso all'esame ove le associazioni convenute, lungi dal limitarsi all'invettiva o alla propagazione del sospetto nei confronti della S.T.A.., argomentano la loro posizione sulla base di una interpretazione di testi normativi vigenti (peraltro condivisa da alcune pronunzie giurisprudenziali) e sollecitano la reazione individuale degli utenti, indicando loro strumenti legittimi di controllo, costituiti dal ricorso ai rimedi giurisdizionali garantiti dall'ordinamento. Nell'esporre tale posizione, anche dal punto di vista formale, utilizzano espressioni non esorbitanti rispetto al giudizio di illegittimità sotteso al loro intervento ('verbali nulli' 'multe da non pagare 'è possibile fare ricorso'...) ovvero utilizzano espressioni più suggestive (dove vanno a finire i soldi incassati dalla STA?) ma compatibili con i toni di denuncia e di inchiesta e connaturati a questo tipo di interventi.
Sulla base di tale giudizio e tenuto conto dei parametri di valutazione sopra richiamati, nessuna delle condotte singolarmente denunciate dalla S.T.A. nel proprio atto introduttivo appare idonea a fondare un giudizio di responsabilità penale o civile per i suoi autori.
Per quanto esposto, la domanda della attrice deve essere respinta, non essendo stata accertata nella condotta dei convenuti violazione dei limiti imposti all' esercizio della libera manifestazione del pensiero da parte di associazioni con fini sindacali e di tutela di interessi di categoria e collettivi.
L'esercizio della presente azione, in quanto legittima applicazione di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non configura né per le modalità con cui è stata condotta né per il suo effetto la lesione penalmente e civilmente rilevante dell' onore dei convenuti, le cui domande riconvenzionali devono, pertanto, respingersi.
La soccombenza comporta la condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali, che, in favore dei convenuti, si liquidano d'ufficio in complessivi euro 15.400,00, di euro 1.400,00 per spese, euro 2.000,00 per competenze, euro 12.000,000 per onorari, oltre Iva e Cap, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda proposta dalla Società di Trasporti Automobilistici- S.T.A.- nei confronti dei convenuti OSPOL Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali, Marucci Luigi, Associttadini Associazione degli utenti e dei consumatori, Bartolomeo Silvio; respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento; condanna la parte attrice al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali liquidate in complessivi euro 15400,00 oltre Iva e Cap, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 14.3.2003.