REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f.
Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione
Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere
Dott. Michele VARRONE - Consigliere
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.T.A. S.p.A. SOCIETA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dellavvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente allavvocato ARTURO CANCRINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25,
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 53120/99 della Corte dei conti di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito lAvvocato Carmine PUNZI;
udito il P.M. in persona dellAvvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.
§ 1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso notificato il 20 luglio 2000 la S.T.A. Società Trasporti Automobilistici s.p.a. ha proposto regolamento di giurisdizione nel giudizio per resa di conto instaurato nei suoi confronti, con istanza del 16 dicembre 1999, dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 45 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 39 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.
La Sezione aveva invitato detta società ad ottemperare allobbligo di resa del conto nel termine di trenta giorni, invito cui aveva fatto seguito la produzione di documenti da parte della società. Fissata di seguito la pubblica udienza, la Sezione aveva disposto la produzione di ulteriori documenti.
La S.T.A. espone che la Procura Regionale aveva promosso tale procedura ritenendo che essa rivestisse la figura di agente contabile, ai sensi dellart. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in considerazione della titolarità (e conseguente maneggio di pubblico denaro) della gestione dei proventi della sosta a pagamento affidatale dal Comune di Roma, anche a mezzo di proprie società fiduciarie, per gli esercizi dal 1996 al 1998, ed in virtù della deliberazione della Giunta comunale 21 maggio 1996, n. 1622, con la quale era stato disciplinato il rapporto tra Comune e la S.T.A.. Da qui secondo la Procura Regionale la sussistenza dellobbligo della resa del conto sulle somme introitate a tale titolo, nellinteresse del Comune, ai sensi dellart. 58, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Secondo la ricorrente, vi sarebbe difetto di giurisdizione della Corte dei conti per la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del giudizio per la resa di conto, e in particolare;
- essendo il Comune di Roma unico azionista (e poi azionista di maggioranza), ed essendo oggetto sociale la gestione di tutte le attività afferenti il trasporto urbano, la S.T.A. rientrerebbe nella previsione dellart. 22, terzo comma, lett. E, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo cui i comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, forma di gestione alternativa con le altre previste dallo stesso art. 22 (in particolare, laffidamento in concessione); pertanto, essa opererebbe in piena autonomia negoziale, senza alcun collegamento con lente pubblico, non essendovi atti concessori, ma affidamento diretto, ne deriva che essa ricorrente non esercita funzioni pubbliche o attività autoritative, e non può anche in relazione allart. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 essere considerata concessionaria o agente contabile;
- un sostegno alla tesi della ricorrente deriverebbe dal principio di esclusione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici, categoria nella quale rientrano gli enti di gestione delle partecipazioni statali e di enti locali, per gli enti posti in essere nellambito della gestione con strumenti privatistici, allinfuori da un rapporto funzionale di servizio con lorganizzazione amministrativa;
- occorre, inoltre, considerare per escludere laffermata qualità di agente contabile che la gestione della sosta a pagamento viene svolta attraverso forme convenzionali, dovendosi anche escludere la natura contrattuale, e quindi privatistica, del rapporto tra il gestore della sosta e lutente.
1.2 Si oppone con controricorso il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, il quale ha dedotto, in via preliminare, linammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni:
A) premessa la distinzione tra resa di conto e giudizio di conto (il primo, ai sensi dellart. 39 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, si caratterizza per le finalità istruttorie, per la cognizione sommaria e per la mancanza di effettivo contraddittorio e si esaurisce con la presentazione del conto; questo introduce il vero e proprio giudizio di conto), se oggetto del ricorso è il secondo, lindicazione come provvedimento impugnato dellistanza per resa di conto sarebbe errata e non conforme allart. 366 cod. proc. civ., in quanto la fase del giudizio di conto sarebbe esaurita;
B) poiché il giudizio di conto non è una lite, e non è conoscibile da un giudice diverso da quello contabile, la questione sollevata non rientrerebbe tra quelle di cui allart. 37 cod. proc. civ., in quanto non sarebbe volta ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ma il difetto assoluto di giurisdizione. Tanto è vero che il ricorrente non chiede che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ma solo che sia esclusa la giurisdizione del giudice contabile.
Nel merito lUfficio controricorrente deduce:
- la qualità di agente contabile (con conseguenti obblighi, il più importante dei quali è quello di rendiconto), prescinde dalla natura giuridica del soggetto agente, il quale può essere anche una persona giuridica privata;
- stante la natura pubblica dei proventi, in assenza di prestazioni da parte della società, in quanto gli stessi proventi sono previsti da norme di diritto pubblico, sussisterebbe la qualità di agente contabile della S.T.A. per avere la stessa maneggio di pubblico denaro, ai sensi dellart. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, essendo stata la stessa incaricata dal Comune della gestione del servizio della sosta a pagamento e della esanzione dei relativi proventi, destinati per legge (nuovo Codice della strada: d.l.vo 30 aprile 1992, n. 295, art. 7, comma 7°) alla realizzazione di pubblici interventi.
1.3 Unistanza di sospensione presentata dalla S.T.A. veniva respinta dalla Sezione con la seguente motivazione:
- il carattere generale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica discende direttamente dallart. 103 Cost., e la responsabilità contabile è essenzialmente quella cui sono soggetti gli agenti contabili, ossia, secondo la definizione originaria contenuta già nella legge istitutiva della Corte dei conti, coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o di altri valori dello Stato;
- gli agenti contabili non sono necessariamente soggetti pubblici, ma anche estranei allAmministrazione, e tanto persone fisiche quanto persone giuridiche (come gli istituti bancari svolgenti funzioni di tesoriere o cassiere di un ente pubblico); il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni unite sullinsussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici non è pertinente, in quanto tale indirizzo si riferisce alla giurisdizione di responsabilità, e non a quella contabile;
- lart. 58, comma secondo, della legge n. 142/90 stabilisce che il tesoriere non è lunico agente contabile tenuto alla presentazione del conto, ma che a tale obbligo deve adempiere anche chiunque abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali;
- la natura pubblica delle somme versate per la sosta deriva dallart. 7, comma settimo, del nuovo Codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285), il quale recita: "I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costituzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana".
Con memoria del 7 marzo 2001 la ricorrente insiste perché sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, e in particolare rileva:
I) Sulle questioni dinammissibilità del ricorso sollevate dalla Procura Regionale:
- lart. 45 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, dispone che il giudizio di conto "può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione ... nei casi:
di cessazione degli agenti dellamministrazione dal loro ufficio;
di deficienze accertate dallAmministrazione;
di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento".
Lart. 39 del r.d. n. 1038 del 13 agosto 1939, recante il regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, dispone che "Il procuratore generale, nei casi previsti dallart. 35 della legge 14 agosto 1862, n. ,e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia stato compilato dufficio, promuove il giudizio dinanzi alla competente sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla corte nellesercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.
A tal fine, il procuratore generale, con apposita istanza, promuove il decreto della sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione ...".
Pertanto, la distinzione operata dalla dottrina tra giudizio per resa di conto e giudizio di conto in senso stretto scaturisce solo dalla natura prodromica ed eventuale della prima fase rispetto alla successiva fase (necessaria) del controllo. Quindi, il giudizio per resa di conto non sarebbe un giudizio distinto ed autonomo rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ma rappresenterebbe solo un segmento della sequela procedimentale di questultimo.
Nella specie, poi, il procedimento avrebbe assunto natura contenziosa, anzi, implicante lesercizio di funzioni giurisdizionali, a seguito della presentazione dellistanza del Procuratore regionale alla Sezione Giurisdizionale e soprattutto dellemissione, da parte di questultima, del decreto di fissazione del termine per la presentazione del conto;
- premesso che il regolamento di giurisdizione non è un mezzo dimpugnazione, e che la sua proponibilità è emersa dallart. 41 cod. proc. civ. fino a che la causa non sia decisa nel merito in primo grado, la ricorrente rileva che lo stesso è esperibile anche nei procedimenti speciali a contraddittorio differito o eventuale, essendo sufficiente la natura giurisdizionale del procedimento in cui esso sinnesta. Per quanto concerne i giudizi dinanzi alla Corte dei conti lesperibilità del regolamento è stata costantemente ammessa dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite;
bb) non si tratta di difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento, in quanto le finalità del giudizio contabile possono, ove non si ritenessero sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi della giurisdizione del giudice contabile, essere perseguite, nellambito della giurisdizione ordinaria, attraverso gli strumenti del diritto civile in materia societaria e di gestione di pubblici servizi affidati a società costituite ai sensi dellart. 22, comma 3, della legge n. 142/90.
II) Sui presupposti della giurisdizione della Corte dei conti:
Sul presupposto soggettivo: la facoltà attribuita ai comuni e alle province di gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi del citato art. 22, lett. E), dà luogo ad una forma organizzativa alternativa rispetto a quelle previste nelle precedenti lettere dello stesso articolo, e in particolare rispetto allo strumento concessorio previsto dalla lettera b). Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 6 maggio 1995, n. 4989), una volta scelta la costituzione di una società vien meno la necessità di un ulteriore atto concessorio, e il soggetto, distinto dallente pubblico, opera nellambito dellautonomia negoziale, senza esercitare funzioni pubbliche e poteri autoritativi, con la conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie.
In tale quadro, secondo la ricorrente, andrebbe inserito il filone giurisdizionale che nega la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori e agenti degli enti pubblici economici, in relazione ad atti costituenti esercizio dellimpresa;
Sulla affermata natura pubblica del denaro costituente provento del servizio:
i corrispettivi in questione non possono essere considerati di natura tributaria. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 24 luglio 1999, n. 8027, il rapporto che si costituisce per la sosta di veicoli senza custodia ha natura esclusivamente privatistica, con la conseguenza che il corrispettivo pagato dallutente, ai sensi dellart. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è soggetto ad I.V.A.
Tale tesi è stata condivisa dallAmministrazione Finanziaria: nella risoluzione della Direzione Regionale delle entrate del Lazio del 22 settembre 2000 si precisa, fra laltro, che il servizio, inizialmente svolto dallATAC, è stato affidato alla S.T.A. previa concessione delluso esclusivo delle aree pubbliche appositamente individuate per la sosta degli autoveicoli.
§ 2. Motivi della decisione
2.1 Devono, innanzitutto, esaminarsi le questioni dinammissibilità del regolamento svolte dal Procuratore Regionale della Corte dei conti.
Le questioni non sono fondate.
La distinzione tra giudizio per resa di conto e giudizio di conto non svolge alcuna influenza ai fini dellesperibilità del regolamento, in quanto, nella specie, il procedimento è incontestabilmente sfociato in una fase giurisdizionale.
Nè può ritenersi che il denunciato difetto di potestà giurisdizionale del giudice contabile si traduca in un difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento. Come ha esattamente rilevato la difesa della ricorrente, laccertamento sulla corretta gestione di danaro, percepito nellesercizio di un impresa da parte della società, ove non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile, sarebbe devoluto al giudice ordinario, nellambito dei procedimenti contenziosi previsti dal codice civile in materia societaria. Si considerino, in particolare, i procedimenti che, come nelle ipotesi di cui allart. 2409 cod. civ., possono essere instaurati dal pubblico ministero a prescindere da iniziative privare ed investire lintera gestione sociale.
2.2. Si può , quindi, passare allesame della questione di giurisdizione. A tal fine è opportuna una più analitica esposizione dei fatti, emergenti dagli atti di causa.
Dalla nota della S.T.A. alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in data 14 febbraio 2000, con la quale veniva trasmessa la documentazione richiesta dalla stessa Sezione, nonché dalla relazione del magistrato delegato alla Sezione del 31 marzo 2000, risulta che la S.T.A. era stata costituita con rogito notarile del 24 aprile 1918 tra F.I.A.T. S.A. ed alcune persone fisiche, con lo scopo di assumere la gestione dei trasposti pubblici in Roma ed in altre località. Dall1 febbraio 1951 il Comune di Roma era divenuto unico azionista e, nel 1973, lassemblea straordinaria deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società-
Nel 1995, con deliberazione n. 171 del 2 agosto, il Consiglio comunale:
- dava mandato al sindaco di convocare lassemblea dei soci della S.T.A. perché fosse revocato lo stato di liquidazione;
- apportava modifiche allo statuto, fra laltro con lampliamento delloggetto sociale, comprendendovi ogni attività connessa e/o complementare alla mobilità e al trasporto in Roma e in altre località;
- lacquisto, lalienazione, la costituzione di società e lacquisizione di interessenze o partecipazioni in società ed imprese aventi oggetto analogo al proprio, come la progettazione di parcheggi, gestione della sosta.
Con deliberazione n. 3673 del 1° dicembre 1995 la giunta comunale disponeva laffidamento allA.T.A.C. ente strumentale del Comune la gestione della tariffazione della sosta su strada e dei parcheggi pubblici a pagamento, approvando contestualmente il disciplinare che regolava la convenzione / concessione con la detta Azienda, la quale "operando secondo specifiche direttive e sotto la vigilanza del Comune, realizzi gli obiettivi dallo stesso predeterminati e utilizzi, in un ciclo virtuoso, i proventi del servizio investimenti per migliorare la mobilità ed il traffico".
Il disciplinare prevedeva che lA.T.A.C., alla fine di ogni anno di servizio, avrebbe presentato il rendiconto economico della gestione; che i proventi sarebbero stati di spettanza dellAzienda, la quale avrebbe dovuto destinare gli utili ad opere serventi al miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità urbana, sulla base di un piano approvato dal Comune.
In data 8 gennaio 1996 lA.T.A.C. stipulava con lA.C.I. Automobil Club Italia una convenzione di durata triennale per lo svolgimento delle attività operative inerenti al servizio di gestione della sosta, con la previsione che tale entra avrebbe dovuto costituire unapposita struttura e avrebbe dovuto presentare il rendiconto della gestione. LA.C.I. costituiva, alluopo, la Compagnia Romana Parcheggi S.r.l.
Con deliberazione del 28 marzo 1996, n. 47, il Consiglio comunale identificava nella S.T.A. il soggetto preposto "da una quota parte del totale dei ricavi conseguiti dalla gestione del servizio, che invece costituiscono componente positivo di reddito in capo alla C.R.P."
2.3. Occorre, a questo punto, esaminare le ragioni svolte dalla difesa della ricorrente a sostegno della tesi di difetto di giurisdizione del Giudice contabile.
Si deve premettere che non sussistono dubbi circa la natura privatistica della S.T.A. e sul fatto che, ricorrendo allo strumento previsto dallart. 22 della legge n. 142/90, lente pubblico non abbia posto in essere un trasferimento alla società dellesercizio di unattività propria dellente territoriale, secondo lo schema della concessione. In proposito le Sezioni Unite intendono uniformarsi ai principi già enunciati dalla propria precedente giurisprudenza, e in special modo dalla sentenza n. 4989/95.
Il regime privatistico del soggetto non significa però che, quale automatica conseguenza, lo stesso non possa essere considerato agente contabile, e quindi soggetto al giudizio per resa di conto.
Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 846/74 e n. 232/99) la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto pubblico o privato ha maneggio del pubblico danaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto. Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro allente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (sentenza n. 9204/94).
Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico (da ultima, sentenza delle Sezioni Unite n. 400 del 2000), è in perfetta armonia con lart. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia.
La pertinenza dellentrata derivante dalluso differenziato di beni pubblici comunali al comune emerge, incontestabilmente, dallart. 7, comma settimo, del codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285), il quale destina tale provento "alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti a opere di viabilità". Sussiste, pertanto, anche un vincolo pubblicistico di destinazione delle somme alla realizzazione di opere pubbliche, che non può venir meno per il fatto che il servizio sia esercitato attraverso lo strumento societario.
Né presenta rilevanza alcuna il fatto che lintera somma corrisposta dallutente sia come ritenuto nella sentenza di questa Corte 24 luglio 1999, n. 8027 e nella risoluzione della Direzione Regionale delle entrate citata nella memoria della ricorrente soggetta ad I.V.A.
Lampia nozione di prestazione di servizi contenuta nellart. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 ("prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte") è, infatti, suscettibili di ricomprendere anche attività di natura pubblicistica. LAmministrazione finanziaria ha ripetutamente ribadito (si vedano, ad esempio, le risoluzioni ministeriali 4 novembre 1981, n. 331026, e 9 dicembre 1982, n. 380948) la soggezione al tributo dei corrispettivi pagati da pubbliche amministrazioni nellambito di concessioni di esecuzione di opere pubbliche.
Si consideri inoltre che, come rilevato nella citata risoluzione della Direzione regionale per le entrate, lassoggettamento ad I.V.A. del corrispettivo di un uso esclusivo di un bene demaniale per la sosta di veicoli è imposto dallart. 10, n. 8, del d.P.R. n. 633/72, oltre che dallart. 13, B), b) n. 2, della sesta direttiva I.V.A. del consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977, il quale non distingue tra i casi in cui la sosta venga su beni soggetti a regime privatistico o su beni pubblici.
In definitiva, il corrispettivo percepito dalla S.T.A. per la sosta di veicoli comporta lassunzione, da parte della stessa, della qualità di agente contabile.
Né, come la Procura Regionale ha sottolineato, appare pertinente il richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di responsabilità degli amministratori di enti pubblici economici, trattandosi di ipotesi di competenza giurisdizionale avente ambito e presupposti del tutto distinti da quella contabile.
2.4. Ma la considerazione decisiva è lassoluta irrilevanza - ai fini che qui interessano - che si tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi che assume rilevanza soltanto per affermare la pertinenza degli stessi al Comune non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n. 12010 del 1991 lesistenza della giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni.
Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43).
Pertanto, ove sia stabilita loriginaria pertinenza ai comuni delle entrate per la sosta , il ricorso del Comune di Roma allo strumento organizzatorio previsto dallart. 22, lett. E, della legge n. 142 del 1990 non può sottrarre la S.T.A. agli obblighi originariamente affidati allA.T.A.C. e allA.C.I., e principalmente quello di rendiconto delle somme riscosse, nei quali la società è subentrata, con la conseguenza che tale società - in relazione alla gestione dei proventi della sosta di veicoli a pagamento - deve considerarsi soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 marzo 2001.
Il Presidente
Aldo Vessia
Il Consigliere est.
Enrico Altieri.